Obblighi informativi degli emittenti ETF

Borsa Italiana richiede un’informativa continua ed aggiornata ai sensi dell'articolo 2.6.2 comma 4 del Regolamento agli emittenti di ETF aventi strumenti quotati sul mercato ETFplus :

a) il valore della quota o azione (NAV) nel caso di ETF ; 

b) il numero di quote o azioni  in circolazione; 

c) il valore dell’indice di riferimento dell’ETF se previsto;

d) per gli ETF che li prevedano: il livello di protezione, il livello della garanzia, il valore del multiplo e il valore del cushion;

e) per gli ETF: il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV).


Le modalità di adempimento e i canali utilizzati dagli emittenti di quote o azioni di ETF al fine di soddisfare gli obblighi informativi previsti dal Regolamento di Borsa Italiana è dettagliata nelle Istruzioni dove si specifica che:

Gli emittenti ETF e ETC/ETN ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus comunicano a Borsa i seguenti dati, alla data dell'ultimo giorno intero di trading per tutti i mercati Euronext e nel formato elettronico da essa previsto:
a) il valore della quota o azione (NAV);
b) il numero di quote o azioni in circolazione.

Tali comunicazioni devono essere inviate annualmente, entro i sucessivi 10 giorni di borsa aperta via email.



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