Opa residuale
Fattispecie disciplinata dall’art. 108 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
14 Gen 2011 - 15:07
L’obbligo d’acquisto
Quando si parla di obbligo d’acquisto ci si riferisce alle fattispecie disciplinate dall’art. 108 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che regola lo “squeeze out” e l’Opa residuale.
Lo “squeeze out” prevede che, in seguito alla promozione di un'opa totalitaria, l'offerente possa avvalersi del diritto di acquisto delle azioni residue se venga a detenere almeno il 95% del capitale con diritto di voto. Si ha un’OPA residuale invece qualora un soggetto (anche di concerto con altri) giunga a detenere una partecipazione superiore al 90% (e inferiore al 95%) nel capitale di una società quotata. In questo caso il legislatore assume che il flottante rimasto non sia idoneo ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e pertanto consente un diritto di uscita agli azionisti di minoranza.
La normativa
L'art. 108 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria introduce l'istituto dell'obbligo di acquisto. Secondo quanto stabilito dal 1° comma 1 l'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l' obbligo di acquistare i restanti titoli da chiunque ne faccia richiesta. Nel caso in cui siano state emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie per le quali è stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
A meno che non si rientri nel caso precedente l'obbligo di acquisto riguarda chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In tale caso il soggetto ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Nel caso siano state emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.
Il corrispettivo
Nella prima ipotesi in cui l'offerente venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata, e nel caso in cui una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente (sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta). In tutti gli altri casi il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell' eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta. Nell'ipotesi in cui la partecipazione sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob.
Nel caso in cui il corrispettivo offerto sia pari a quello proposto nella precedente offerta l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.