Fondi Chiusi
I fondi chiusi sono dei fondi comuni di investimento con un numero fisso di quote di partecipazione
FTA Online News, Milano, 13 Dic 2012 - 17:22
I fondi chiusi sono dei fondi comuni di investimento con un numero fisso di quote di partecipazione. In questo genere di fondi il diritto di rimborso dei partecipanti avviene solo per date predeterminate. Queste caratteristiche non impediscono lo scambio delle quote dei partecipanti sul mercato, tuttavia le oscillazioni del loro valore non intaccano il patrimonio del fondo stesso perché il loro riscatto è appunto predeterminato.
Carattere tipico dei fondi chiusi è quello di avere dunque una scadenza di lungo periodo, in genere di 10-15 anni, e di avere un ammontare di ingresso generalmente superiore a quello degli altri fondi.
Questo insieme di peculiarità ne fanno uno strumento assai utilizzato per investimenti nel settore immobiliare
Spesso i fondi chiusi intervengono però, per via del loro orizzonte di investimento, anche nel capitale di rischio delle imprese per favorirne lo sviluppo o risanarle con manovre di turnaround come nel caso dei fondi di private equity. Altri casi di investimento tipici dei fondi chiusi sono quelli dei fondi di venture capital che investono nella fase di start up, ossia di avvio delle attività, di un’impresa.
I fondi di investimento sono gestiti dalla Società di gestione del risparmio o Sgr che li istituiscono. A loro volta le Sgr fanno in genere parte di grossi gruppi finanziari come banche e assicurazioni e devono avere almeno un milione di euro di capitale sociale. Altri soggetti che intervengono nella vita di un fondo chiuso sono il collocatore delle quote, in genere una banca o una società di intermediazione mobiliare (sim), e la banca depositaria, che materialmente custodisce titoli e le risorse monetarie del fondo.
I fondi chiusi sono sottoposti a dei vincoli normativi di varia natura, origine e finalità. La Banca d’Italia e la Consob vigilano sulla corretta applicazione delle norme da parte della Sgr che gestisce il fondo.
Una certa attenzione merita anche il rapporto fra il fondo e la Sgr stessa: è, per esempio, vietato che il patrimonio del fondo possa essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da soci, amministratori, direttori generali o sindaci della Sgr o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente ceduti a questi soggetti. Lo stesso investimento in strumenti derivanti da cartolarizzazione di crediti ceduti dai soci della sgr o da soggetti del loro gruppo non può superare il 3% del valore del fondo.
Per quanto riguarda i fondi immobiliari va specificato che essi sono istituiti in forma chiusa e che le risorse da essi investite in "beni immobili, diritti reali immobiliari, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri" devono essere in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Una percentuale che, però, può scendere al 51% se sia anche investito almeno il 20% del patrimonio del fondo in strumenti finanziari rappresentativi di cartolarizzazioni che hanno a oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare.