Le banche di credito cooperativo (BCC)
Esercitano attività di credito prevalentemente a favore dei soci
FTA Online News, Milano, 01 Ott 2010 - 14:19
Le banche di credito cooperativo (BCC) sono regolate dagli articoli 33-37 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385/1993). Dalle norme citate si evince che le BCC sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e che devono esercitare l'attività di credito prevalentemente a favore dei soci. Le BCC devono inoltre destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale e una quota degli stessi (il 3%) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge. Ciò che resta degli utili dopo la distribuzione ai soci deve poi essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
L'altro riferimento normativo fondamentale è rappresentato dall'articolo 2 dello statuto-tipo delle BCC, quello in cui sono indicati i principi ispiratori dell'attività della banca. Quest'ultima "si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata". In questo passaggio sono contenuti due richiami importanti. Il primo è quello ai valori cristiani: ricordiamo infatti che l’enciclica Rerum Novarum del 1891 da parte del Papa Leone XIII conteneva un invito ai cattolici a impegnarsi per lo sviluppo dei ceti rurali e urbani più umili. Il secondo riferimento è all'articolo 45 della Costituzione, nel quale si afferma che "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata".
L'articolo 2 dello statuto prosegue affermando che la BCC "ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca...promuovendo...la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera". Emerge in questo passaggio l'altro elemento peculiare dell'attività delle BCC ovvero il legame con il territorio di appartenenza. La zona di competenza territoriale della BCC comprende i comuni dove ha sede legale e dove si trovano le succursali, nonche' quelli limitrofi. Inoltre i soci della BCC sono persone fisiche o giuridiche che svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza della BCC.
Come accennato in precedenza uno degli aspetti più interessanti dell'operatività delle BCC è quello della mutualità. In sostanza l'attività di questi soggetti non persegue l'obiettivo del profitto ma bensì quello del vantaggio. Il vantaggio deve innanzitutto essere quello dei soci, nei confronti dei quali BCC esercita il credito (mutualità interna). Come abbiamo visto anche la comunità locale e il territorio in cui la BCC esplica la propria attività ottengono dei vantaggi (mutualità esterna). Infine si parla di mutualità di sistema ovvero di cooperazione reciproca tra BCC.
Il credito cooperativo e' un modello organizzativo che consta attualmente di 426 BCC e oltre 4mila sportelli (piu' del 10% degli sportelli bancari presenti in Italia). Al 31 marzo 2010 gli impieghi delle BCC nel loro insieme si attestavano a 127,3 miliardi di euro, con una raccolta diretta di 148 miliardi e un patrimonio di 19,6 miliardi.