Informazioni agli investitori retail, SFDR e contrasto al greenwashing

Il focus del Forum per la Finanza Sostenibile sui provvedimenti normativi dell’Unione Europea riguardanti l’industria SRI



Forum per la Finanza Sostenibile, 22 Giu 2022 - 17:10

Nell’ultimo mese, le novità di policy sulla finanza sostenibile a livello europeo sono arrivate soprattutto dalle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities, ESAs). Queste ultime hanno pubblicato due importanti documenti: un inquadramento sulle irregolarità contrattuali legate ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs) e una richiesta di chiarimenti alla Commissione Europea sulla Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Inoltre, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato le linee guida in materia di vigilanza che riguardano soprattutto le caratteristiche di sostenibilità dei fondi e il greenwashing.

Il 9 maggio, le ESAs hanno pubblicato un documento per mettere in luce alcune problematiche ricorrenti nelle descrizioni dei PRIIPs nei documenti precontrattuali (KIDs). Nel testo, le Autorità di vigilanza presentano i propri suggerimenti per garantire una migliore protezione, in particolare, degli investitori retail: categorie di prodotto meno generiche e un linguaggio meno complesso, maggiori informazioni su livello di protezione e rischi di perdite, modalità di risoluzione anticipata descritte in maniera più adeguata, maggiore chiarezza nell’indicare natura e tempi di pagamento delle cedole, maggiori informazioni sugli asset sottostanti e sui fattori di leva finanziaria e relativi rischi, standardizzazione delle informazioni sul tipo di investitore al quale il prodotto si rivolge.

Sempre le Autorità di vigilanza, pochi giorni dopo (il 13 maggio), hanno inviato alla Commissione Europea una richiesta di chiarimento su alcuni aspetti di SFDR. L’esecutivo europeo ha risposto il 17 maggio dichiarando che: è obbligatorio comunicare la percentuale di investimenti allineati alla tassonomia indipendentemente dal tipo di prodotto (artt. 8 o 9 SFDR); le aziende investite devono rispettare i principi della buona governance; i partecipanti ai mercati finanziari che non sono tenuti a comunicare i principle adverse impact (PAIs) a livello di azienda possono comunque considerarli a livello di prodotto. Inoltre, nella risposta alle ESAs la Commissione ha chiarito che è possibile pubblicare solo dati affidabili e non stime sull’allineamento dei prodotti alla tassonomia (in caso contrario, è necessario dichiarare un allineamento pari a zero). In merito, si evidenzia anche come sia possibile utilizzare stime e valutazioni esterne solo per le imprese non soggette al Regolamento tassonomia o che non sono in grado di fornire dati adeguati. Tuttavia, l’utilizzo di tali stime deve essere esplicitato e giustificato.

Il 31 maggio, infine, l’ESMA ha pubblicato le Linee guida che mirano a garantire la convergenza in tutta l’UE nella supervisione dei fondi di investimento con caratteristiche di sostenibilità e nel contrasto al greenwashing. Tra le altre cose, le Autorità nazionali dovranno verificare che: siano riportati nei documenti precontrattuali solo criteri sociali e ambientali a cui il gestore è vincolato nelle scelte di investimento; vengano definite e descritte in modo chiaro e adeguato le caratteristiche sociali e ambientali promosse dai fondi art. 8 SFDR e gli specifici obiettivi di investimento sostenibile dei fondi art. 9 SFDR; gli artt. 6, 8 e 9 SFDR e la tassonomia non siano usati come dei label e i termini legati alla sostenibilità nel nome del fondo siano in linea con gli obiettivi, le politiche e le strategie di investimento adottati; i fondi indicizzati che escludono un numero ridotto di titoli o che non sono diversi in modo sostanziale da un indice non-ESG non utilizzino termini legati alla sostenibilità nel proprio nome.

Inoltre, l’ESMA richiede che la strategia per raggiungere l’obiettivo di sostenibilità sia ben definita. Gli operatori finanziari dovranno dunque comunicare almeno alcuni dei seguenti elementi chiave: il perimetro dell’universo investibile (incluse soglie e limitazioni); i criteri di selezione applicati al fondo; le caratteristiche/tematiche ESG promosse o gli impatti attesi; l’indice di riferimento, se presente, e il relativo tracking error e/o le politiche di engagement. In caso di violazioni a quanto richiesto da SFDR, potranno essere comminate sanzioni amministrative. In particolare, per esempio, potranno essere colpiti quei prodotti art. 9 in cui una quota significativa di investimenti non soddisfi i criteri ex art. 2 (17) SFDR.

Le linee guida di ESMA potrebbero avere un ruolo importante nel contrasto al greenwashing. Nei prossimi mesi si potranno valutare la loro applicazione concreta da parte delle Autorità nazionali e l'impatto generato da tale provvedimento.

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