Glossario finanziario - Acquisto Azioni Proprie
Definizione
Operazione di riacquisto di azioni proprie precedentemente collocate sul mercato.
Approfondimenti
L'acquisto di azioni proprie è disciplinato dall'art. 132 d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, in armonia con l'art. 2357 codice civile, che ne stabilisce le modalità e ne pone i vincoli. Questi sono:
1) l’acquisto di azioni proprie avviene nei limiti degli utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato;
2) possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate;
3) l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo;
4) il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei due commi precedenti, se l’acquirente è una società che fa ricorso al capitale di rischio, non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
L'acquisto di azioni proprie può avere luogo per diversi motivi:
1) per sostenere o difendere la quotazione del titolo;
2) per ostacolare l'ingresso di soci "non graditi";
3) per disporre di azioni da scambiare con una partecipazione in un'altra società;
4) in vista di una riduzione di capitale sociale non ancora deliberata ma programmata.
Sinonimi
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