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Glossario finanziario - Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

Definizione

Organismo istituito per la gestione collettiva del risparmio con patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità di investitori tramite quote o azioni ai sensi dell’articolo 1 del Testo Unico della Finanza. Fanno parte di questa categoria per esempio i fondi comuni di investimento, le Sicav e i Fondi di investimento alternativi (FIA).

Approfondimenti

Il Testo Unico della Finanza definisce l’OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) “l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata”.
Sono OICR i fondi mobiliari comuni, le Sicav (Società di investimento a capitale variabile), le Sicaf (Società di investimento a capitale fisso) che rispettano le norme e i vincoli della Direttiva UCITS 2009/65/CE. In questo caso questi OICR sono quindi degli OICVM ossia Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (in inglese UCIT).
Sono OICR anche le altre categorie disciplinate dalla Direttiva AIFMD 2011/61/UE sui fondi di investimento alternativi FIA, tra i quali i fondi chiusi di investimento immobiliare. In ogni caso gli OICR sono dei veicoli di investimento al dettaglio o professionale e rientrano in questa ampia categoria anche i fondi europei di venture capitale (EuVECA ex Regolamento UE n. 345/2013), quelli per l’imprenditoria sociale (EuSEF ex Regolamento UE n. 346/2013) e gli ELTIF (fondi europei di investimento di lungo termine ex Regolamento UE n. 2015/760).
Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia e il TUF (Testo unico della finanza) disciplinano i limiti e i modelli amministrativi degli OICR e delle società che li gestiscono nel quadro delle normative europee. Sono determinati, fra gli altri, gli obblighi di separazione del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, il ruolo della banca depositaria, i criteri di rischio e gli obblighi di pubblicità e di informativa obbligatoria ai clienti.

Acronimo

OICR

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