Delisting dei Contratti


I contratti di opzione e futures su azioni possono essere delistati per due ragioni:

  1. Riduzione della liquidità del contratto
  2. OPA e/o OPS e fusione 


1. Riduzione della liquidità del contratto

E’ possibile che la liquidità su contratti di opzione e/o futures possa ridursi al punto da non garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni. Borsa Italiana può decidere di ricorrere all'esclusione dalle negoziazioni dell’opzione e/o futures, inibendo la generazione di nuovi contratti a partire da una determinata data.

Verificate le condizioni di cui all’articolo 4.7.2, comma 5, del Regolamento, Borsa Italiana comunica alla Consob e al mercato, con preavviso di almeno 20 giorni, l’avvio della procedura di esclusione. La procedura di esclusione inizia il primo giorno di negoziazione successivo alla prima scadenza utile. Tali termini possono essere modificati da Borsa Italiana in occasione di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria, qualora l’offerta stessa riducesse significativamente il flottante dei titoli.

A partire dal primo giorno di efficacia della esclusione:

  • i market maker iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione;
  • non sono più negoziabili serie con open interest nullo;
  • non sono generate nuove serie e scadenze;
  • le serie con open interest positivo rimangono in negoziazione fino alla scadenza naturale ovvero finché l’open interest è nullo.


2. OPA e/o OPS e fusione

In casi eccezionali in cui si verificano condizioni di illiquidità delle azioni sottostanti i contratti di opzione o futures, a seguito di un’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio o di un’operazione di fusione che determina la revoca o esclusione del sottostante, Borsa Italiana può disporre:

  • la chiusura e liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti (1), oppure
  • la sostituzione del titolo sottostante i contratti di opzione o futures

secondo i seguenti criteri:

TFV - flow
 

In presenza di circostanze eccezionali, Borsa Italiana si riserva di valorizzare ciascun contratto derivato in modo quanto più coerente possibile con la metodologia e i criteri di seguito descritti, dandone tempestiva comunicazione al mercato.


(1) Al fine di stabilire se procedere alla chiusura e liquidazione monetaria delle posizioni piuttosto che alla sostituzione del sottostante, la valorizzazione dell’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio o delle azioni date in concambio è determinata sulla base delle condizioni (tassi di cambio, prezzi ufficiali delle azioni offerte in scambio o date in concambio, etc.) risultanti il giorno antecedente la data di annuncio dell’offerta o di comunicazione dell’operazione di fusione (come indicato alla successiva nota n. 5).

Metodologia: come calcolare il TFV?

Nei casi di chiusura e liquidazione monetaria dei contratti di opzione o futures su azioni, la determinazione dei relativi importi di liquidazione avviene sulla base della seguente metodologia:

TFV - input

FrecciaModello di calcolo

  • contratti di opzione su azioni = modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein (CRR) con un numero di passi pari a 100
  • contratti futures su azioni = applicazione del principio del cash and carry arbitrage

 

FrecciaSottostante (3):

  • offerta pubblica di acquisto e/o di scambio = valore che risulta dall’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio
  • operazione di fusione = valore che risulta dalle azioni date in concambio

 

FrecciaVolatilità (4):

media aritmetica delle volatilità implicite nei prezzi di regolamento giornalieri dei contratti di opzione calcolati da CC&G nei dieci giorni antecedenti la data di annuncio dell’offerta (5)

 

FrecciaDividendi:

dividendi stimati per la vita residua del contratto (6), utilizzati da CC&G per il calcolo dei prezzi di regolamento giornalieri del giorno antecedente la chiusura e liquidazione dei contratti di opzione o futures su azioni

 

FrecciaTasso di interesse:

tasso di interesse basato sulla curva Euribor, coerente con la vita residua del contratto, rilevato nel giorno antecedente la chiusura e liquidazione dei contratti di opzione o futures su azioni

 


(2) Solo ai fini del calcolo del TFV per i contratti di opzione su azioni.
(3) Ai fini del calcolo del TFV, il valore del sottostante viene determinato sulla base delle condizioni (tassi di cambio, prezzi ufficiali delle azioni offerte in scambio o date in concambio, etc.) risultanti
il giorno antecedente il delisting dei contratti di opzione o futures su azioni.
(4) Ai fini della determinazione della volatilità, in presenza di situazioni anomale, Borsa Italiana si riserva il diritto di utilizzare tecniche di interpolazione lineare.
(5) Per data di annuncio dell’offerta si intende la data della comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. n. 58/1998, degli elementi essenziali dell’operazione in termini economici; nel caso di modifiche dei termini economici dell’offerta o di lancio di offerte concorrenti, ai fini del calcolo del TFV sono comunque prese in considerazione le volatilità implicite calcolate al momento dell’annuncio della prima offerta. In caso di fusione, si intende la data di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. n. 58/1998, degli elementi essenziali dell’operazione in termini economici.
(6) Per la determinazione della vita residua del contratto si utilizzano i giorni del calendario solare.

Tempistica di applicazione

La tempistica relativa all’applicazione e al calcolo del TFV in caso di chiusura e liquidazione monetaria dei contratti di opzione o futures su azioni dovuto a un’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio o ad un’operazione di fusione che determina la revoca o esclusione del sottostante è riassunta nello schema sottostante:

TFV - tempistica

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Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare il flyer del Theoretical Fair Value.

Delisting 2006 Corporate Action


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