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Glossario finanziario - Offerta Pubblica di Acquisto

Definizione

Offerta rivolta al pubblico degli investitori e finalizzata all'acquiso di strumenti finanziari.

Approfondimenti

La disciplina italiana definisce una "offerta pubblica di accquisto o di scambio" come ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale,
in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti alla generalità dei portatori di tali strumenti, entro un periodo di tempo predeterminato e ad un prezzo che rimane solitamente invariato per tutto il periodo in cui l'OPA è aperta.
L'offerta pubblica di acquisto (OPA) è quindi uno strumento finalizzato a facilitare l'acquisizione del controllo di una società i cui titoli sono diffusi sul mercato e che contemporaneamente garantisce equità nella distribuzione dei premi di maggioranza. L'OPA risulta utile nei casi in cui chi detiene il controllo non sia disposto a cederlo e pertanto l'acquirente si rivolge direttamente a tutti gli altri azionisti. L’OPA garantisce parità di trattamento nei confronti di tutti gli investitori; infatti, questi possono partecipare ad un’operazione finanziaria in condizioni di assoluta uguaglianza in termini di informazioni, prezzo e garanzie.
In funzione della finalità dell'operazione, si distingue tra:
• OPA volontaria, indirizzata indistintamente a tutti gli azionisti di una società e finalizzata unicamente all'acquisizione del controllo;
• OPA obbligatoria, valida soltanto per le azioni quotate su mercati regolamentati, finalizzata ad offrire a tutti gli azionisti la possibilità di vendere le proprie azioni al medesimo prezzo a cui è ceduto il pacchetto di controllo, quando questo è scambiato fuori mercato.
Esistono tre diverse tipologie di OPA Obbligatoria: Totalitaria, Preventiva, Residuale.
Data la delicatezza di tali operazioni, esse sono oggetto di una normativa speciale (artt. 101-102 del Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 58/1998) e di una Direttiva europea.
L’OPA può essere avanzata da una persona fisica o giuridica, quotata o no. Tale soggetto deve comunicare preventivamente la propria intenzione alla Consob, all’emittente degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e al mercato, indicando, in un Prospetto Informativo, gli elementi essenziali e le finalità dell’operazione. La Consob riceve anche il documento dell’offerta e la scheda di adesione, in modo da verificare la necessità di ulteriori informazioni o la presenza di particolari garanzie. La Consob può agire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione (tale periodo sale a 30 giorni nel caso di strumenti non quotati e non diffusi tra il pubblico), trascorsi i quali il documento può essere pubblicato sugli organi di stampa e trasmesso all’emittente. L’emittente valuta l’offerta ed esprime il proprio giudizio attraverso un comunicato, che viene inviato alla Consob almeno due giorni prima della diffusione al mercato.
Il periodo nel quale viene concessa agli investitori la facoltà di aderire all’offerta non può essere inferiore a 15 giorni né superiore a 35 giorni di Borsa aperta. La Consob può prorogare la durata dell’offerta fino ad un massimo di 45 giorni. L’offerta è rivolta a tutti i titolari degli strumenti finanziari che ne costituiscono l’oggetto. L’adesione all’offerta avviene attraverso la sottoscrizione di un’apposita scheda ed è irrevocabile.
Durante il periodo che va dalla data della prima comunicazione al mercato alla data del pagamento del corrispettivo, l’offerente deve adeguare il prezzo di offerta al più alto prezzo pagato per gli acquisti di prodotti finanziari oggetto dell’offerta, effettuati durante il periodo della stessa. Anche l’emittente di azioni quotate oggetto di un’OPA ha degli obblighi da adempiere nel periodo suddetto: non può compiere operazioni che contrastino il raggiungimento degli obiettivi dell’offerta senza l’autorizzazione delle assemblee (ordinaria o straordinaria).
L’offerente può modificare l’offerta fino a tre giorni prima della data di chiusura, a patto che non venga ridotta la quantità e che il corrispettivo globale sia superiore di almeno il 2% rispetto all’offerta originaria.
Sono ammesse offerte concorrenti da parte di altri soggetti entro cinque giorni dalla chiusura dell’offerta originaria, ovvero dall’ultima offerta presentata.

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