Glossario finanziario - Opa Solidale
Definizione
Offerta pubblica di acquisto totalitaria che deve essere obbligatoriamente lanciata dal gruppo di soggetti (persone fisiche o giuridiche) che complessivamente vengono a detenere una partecipazione superiore al 30% del capitale di una società quotata.
Approfondimenti
L'OPA solidale è considerata una fattispecie di OPA obbligatoria. Il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998, art. 106) stabilisce che chiunque venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale di una società quotata in Borsa, deve obbligatoriamente promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie (entro 30 giorni); il prezzo di offerta non può essere inferiore alla media aritmetica tra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie.
L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la partecipazione è detenuta da un gruppo di soggetti ciascuno dei quali, singolarmente, può detenere una partecipazione inferiore alle soglie limite, ma che insieme superano tale soglia.
I soggetti che agiscono congiuntamente possono essere i membri di un patto parasociale (sindacato di voto o sindacato di blocco), un soggetto e le società da esso controllate, un insieme di società controllate dallo stesso soggetto o entità, una società ed i suoi amministratori o direttori generali. L’obbligo di lanciare l’OPA grava solidalmente su ciascuno.
Tuttavia l'OPA obbligatoria non deve essere lanciata se la partecipazione è detenuta a seguito di una precedente OPA totalitaria.
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