Glossario finanziario - Azione di Concerto
Definizione
Operazioni di acquisto titoli diffusi tra il pubblico effettuate da più soggetti legati da particolari rapporti.
Approfondimenti
L'acquisto di concerto riguarda la situazione in cui un gruppo di soggetti effettua, anche separatamente, una serie di acquisti sulla base di un accordo reciproco, anche non formalizzato, quindi espresso o tacito, verbale o scritto, anche invalido o inefficace, teso a esercitare in modo concertato i diritti relativi ai titoli con lo scopo, ad esempio di mantenere o rafforzare il controllo della società o di contrastare un’offerta pubblica di acquisto o di scambio. L'acquisto di concerto viene anche denominato "azione di concerto".
Le persone che agiscono in concerto possono formare un gruppo di soggetti composto:
• dagli aderenti ad un patto parasociale (anche nullo);
• da un soggetto e dalle società da esso controllate;
• da un gruppo di società sottoposte a comune controllo;
• da una società e i suoi amministratori o direttori generali;
Se l’acquisto di concerto porta a una partecipazione superiore al 25% del capitale di una società quotata di grandi dimensioni (30% nel caso di PMI), il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 58/1998, art. 109- TUF) impone in capo a tali soggetti l'obbligo di OPA totalitaria. Tale obbligo scatta anche nel caso in cui l'acquisto o gli acquisti siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.
Sinonimi
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