Glossario finanziario - OPA Obbligatoria

Definizione

Offerta pubblica di acquisto totalitaria che deve essere obbligatoriamente lanciata dal soggetto che viene a detenere una partecipazione superiore al 30% del capitale di una società quotata.

Approfondimenti

Il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998, art. 106) stabilisce che chiunque venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale di una società quotata in Borsa, deve obbligatoriamente promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie (entro 30 giorni); il prezzo di offerta non può essere inferiore alla media aritmetica tra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie.
Tuttavia l'OPA obbligatoria non deve essere lanciata se la partecipazione è detenuta a seguito di una precedente OPA totalitaria.
L'OPA obbligatoria è finalizzata a tutelare gli azionisti di minoranza (che evidentemente non nutrono fiducia nel nuovo gruppo di comando) i quali possono così cedere le azioni possedute.

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OPA Obbligatoria

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