Tassazione TFR in busta paga: Rivalutazione, Calcolo e Anticipo TFR

Tassazione TFR in busta paga: coefficiente di rivalutazione, calcolo TFR lordo e netto, esempi di aliquota IRPEF e funzionamento Anticipo TFR e Quota 100.



FTA Online News, 26 Apr 2019 - 12:24

La Tassazione della Rivalutazione del TFR in Azienda

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che: “Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%”. E ricorda che “La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; in precedenza, l’imposta era pari all’11%”. Il versamento dell’imposta è annuale e a carico del datore di lavoro o ente pensionistico. Deve essere effettuato in due rate: l’acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Si tratta di una tassazione che colpisce il rendimento annuale del TFR ossia la rivalutazione che il montante registra come calcolata sopra.

Ovviamente l’imposta non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare, perché in questi casi il lavoratore è privo di TFR in quanto lo destina interamente al fondo pensione.

Non è però prevista una tassazione separata per le quote di indennità di fine rapporto di importo superiore al milione di euro, in tal caso infatti l’importo concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi viene tassato di conseguenza.


TFR Lordo e TFR Netto: calcolo del TFR lordo

Al termine del rapporto di lavoro avviene la tassazione più importante, quella del TFR lordo; la si applica al cumulo del TFR alla fine del rapporto e la si confronta con quanto versato con la tassazione separata. Se il risultato è superiore a quanto versato, si deve pagare la differenza.

In pratica dal TFR lordo (quello indicato in busta paga) si deve passare al TFR netto.

Per ottenere il TFR lordo bisogna considerare il reddito lordo dell’ultimo anno di lavoro (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento). Tale importo va diviso per 13,5 e a questo risultato va sottratto lo 0,50% (retribuzione soggetta a contribuzione INPS a titoli di contributo per il Fondo Adeguamento Pensione). Tale risultato va sommato al TFR accantonato negli anni precedenti e rivalutato ogni 31 dicembre. Si ottiene così il TFR lordo complessivo.


TFR Lordo e TFR Netto: calcolo del TFR netto

Per il calcolo del TFR netto occorre guardare al cosiddetto reddito di riferimento. Il reddito di riferimento si calcola moltiplicando il TFR maturato complessivamente (in busta paga) per 12 e dividendo il risultato per gli anni di formazione del TFR. Il reddito di riferimento viene così tassato in base alle aliquote e agli scaglioni di reddito vigenti nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro. Moltiplicando per 100 il rapporto tra imposta sul reddito di riferimento e reddito di riferimento si ottiene dunque aliquota media di tassazione che il datore di lavoratore applica al TFR in erogazione.

Va però precisato che, separatamente, l’Agenzia delle Entrate effettua un calcolo sulla base dei redditi degli ultimi cinque anni (soltanto sulla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2001). Se risulta una differenza a debito, rispetto ai calcoli effettuati dal datore di lavoro, la stessa Agenzia comunica al contribuente il saldo, ovvero l’imposta residua da pagare entro i termini di decadenza previsti per legge.


Esempio di Tassazione del TFR in Azienda

Può essere utile una tabella delle aliquote Irpef in vigore attualmente (febbraio 2019):

REDDITO IMPONIBILE

ALIQUOTA

IRPEF (LORDA)

fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

 

27%

3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro

oltre 28.000 e fino a 55.000 euro

38%

6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro

oltre 55.000 e fino a 75.000 euro

41%

17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro

oltre 75.000 euro

43%

25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Supponiamo adesso che il TFR maturato (rivalutato e tassato) alla fine di un rapporto di lavoro durato 35 anni ammonti a 61.075 euro. Per calcolare il reddito di riferimento si dovrà moltiplicare quest’ultimo importo (€ 61.075) per 12 e dividerlo per gli anni di durata del rapporto (35). Si otterrà: € 61.075*12/35 anni=20.940 euro.
Applicando a questo reddito di riferimento di 20.940 euro le aliquote attuali, si paga un’aliquota Irpef del 23% per la quota fino ai 15 mila euro (ossia appunto 3.450 euro) e il 27% per la quota eccedente fino a 20.940 euro (5940*0,27=1603,8). Ossia un totale di 5053,8 euro che su 20.940 euro significa un’aliquota media del 24,13467% per l’esattezza. Sarà questa l’aliquota che il datore di lavoro applicherà a tutto il TFR e che in pratica costituisce la sua forma di tassazione principale. Così si otterrà il TFR netto che però sarà sottoposto a un controllo dell’Agenzia dell’Entrate.

Come detto l’Agenzia delle Entrate confronterà infatti questo risultato (e questa imposta) con quello che sarebbe derivato dall’applicazione dell’aliquota media degli ultimi cinque anni (solo sul TFR maturato dopo il 2001). In caso di saldo a debito il contribuente dovrà versare la differenza che gli sarà comunicata. In definitiva dunque è sull’aliquota media degli ultimi cinque anni che dovranno effettuarsi i calcoli per la tassazione del TFR netto.


Anticipazione del TFR

Il citato articolo 2120 del Codice Civile fornisce indicazioni importanti anche sul possibile anticipo di parte del TFR.
In particolare il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR cui avrebbe diritto se la prestazione terminasse al momento della richiesta.
Tali richieste sono comunque soddisfatte dall’azienda annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo (i lavoratori indicati come sopra, quindi con 8 anni di anzianità aziendale) e comunque solo entro il 4% del numero totale dei dipendenti.

Perché la richiesta possa essere inoltrata è necessaria comunque una giustificazione che il codice individua in due ambiti soltanto.

1.      eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

2.      acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Tale anticipazione può comunque essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta dal trattamento di fine rapporto.
Va segnalato che comunque condizioni di maggior favore possono essere previste dai contratti collettivi o dai patti individuali.


Tassazione nella Previdenza Complementare

Il legislatore ha deciso di incoraggiare lo sviluppo della previdenza complementare e pertanto il trasferimento delle risorse del TFR alle forme pensionistiche complementari (i fondi pensione di categoria e non) gode di vantaggi fiscali. Va precisato che il TFR investito in un fondo pensione da quel momento segue le performance del fondo nel tempo, sia positive che negative (in alcuni casi esistono clausole di garanzia del capitale).
Nell’ambito della previdenza complementare la prestazione pensionistica (che comprende le quote di TFR conferite) può essere al termine liquidata in forma di rendita o di capitale. In entrambi i casi la tassazione varia da un minimo del 9% a un massimo del 15% in relazione alla durata del periodo di partecipazione, quindi può essere molto ridotta rispetto alla media delle aliquote Irpef prevista nelle altre circostanze.

In particolare, l’aliquota del 15% si riduce dello 0,3 per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con uno sconto massimo del 6%. Chi partecipa a una forma pensionistica per 35 anni, quindi, paga su questo importo un’aliquota del 9%. Altri vantaggi fiscali (deducibilità) coinvolgono i contributi volontari dei lavoratori ai fondi pensione.


Il TFR e quota 100

L’introduzione di “quota 100” nel 2019, ossia della possibilità di pensionamento con una somma di contribuiti e anni di lavoro pari a 100, ha rilevanti effetti anche sul sistema dei trattamenti di fine rapporto. Le imprese italiano stimano, in maniera prudenziale, circa un miliardo di euro di impatto dalla liquidazione del TFR maturato negli undici anni precedenti soltanto.
Circa 102 mila i lavoratori dipendenti coinvolti dei quali 36 mila in aziende con oltre 50 dipendenti e quindi con TFR al Fondo di Tesoreria Inps che potrebbe versare circa 585 milioni di euro. Gli altri sono impiegati in aziende più piccole del settore privato che potrebbero subire un forte impatto temporaneo.
Lo Stato invece si è tutelato con la previsione di posticipi per il pagamento del TFS o TFR: in pratica per i dipendenti pubblici si prevede un incasso immediato di 30 mila euro, ma per il saldo si potrebbe arrivare a un’attesa di 8 anni, ben superiore a quella del settore privato. Su questo fronte però va detto che il panorama resta fluido e diversi cambiamenti potrebbero intervenire.


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