Lexant-Regolamento EUDR e lotta alla deforestazione: gli obblighi per le imprese
Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come Regolamento EUDR, che impone nuovi obblighi alle imprese per contrastare la deforestazione e il degrado forestale
Avv. Alessandra Bollo Avv. Simona Cardillo, 30 Ott 2024 - 09:54
Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come Regolamento EUDR, che impone nuovi obblighi alle imprese per contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati alla produzione e al commercio di determinate materie prime e prodotti derivati.
La deforestazione e il degrado forestale, che incalzano a un ritmo allarmante, concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità. Infatti, la deforestazione trova origine principalmente nell’espansione dei terreni agricoli per la produzione di determinate materie prime e loro derivati, di cui l’UE è tra i maggiori consumatori.
Il Regolamento EUDR abroga il precedente Regolamento EUTR, che stabiliva obblighi specifici per il commercio di legname e prodotti in legno, ampliando così il raggio d’azione a una vasta gamma di materie prime:
- legno
- soia
- bovini
- palma da olio
- caffè
- cacao
- gomma naturale e prodotti derivati (cuoio, burro di cacao, cioccolata, olio di palma, glicerolo, mobili, libri, giornali…).
Al fine di ridurre al minimo il degrado forestale e la deforestazione globale, il Regolamento stabilisce norme relative alla messa sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione dei prodotti elencati. I prodotti realizzati all’interno dell’UE sono soggetti agli stessi requisiti di quelli realizzati al di fuori.
Obblighi e divieti: due diligence e tracciabilità
L’art. 3 dell’EUDR disciplina i divieti, precisando che le materie prime e i prodotti interessati non possono essere immessi sul mercato o esportati se non soddisfano le seguenti condizioni: i) sono a deforestazione zero ii) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione iii) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza
Le aziende che operano nel mercato europeo dovranno implementare rigorosi processi di due diligence per garantire che i loro prodotti non provengano da aree deforestate o degradate dopo il 31 dicembre 2020.
I principali obblighi includono:
Tracciabilità: ogni azienda deve garantire la trasparenza nella filiera, documentando l’origine delle materie prime e fornendo prove che queste non provengano da terreni recentemente deforestati.
Valutazione del rischio: gli operatori devono valutare il rischio che i loro prodotti siano associati alla deforestazione, tenendo conto di fattori come l’origine geografica.
Monitoraggio continuo: le aziende devono implementare meccanismi per monitorare costantemente i propri fornitori e garantire il rispetto delle norme.
Per facilitare questo processo, il regolamento prevede l’uso di tecnologie avanzate per la raccolta di dati e per la tracciabilità delle merci, come strumenti di geolocalizzazione e immagini satellitari, per confermare che le materie prime non provengano da aree deforestate dopo la data limite.
Saranno richieste prove di tracciabilità, geolocalizzazione dei terreni di origine e verifiche sulla conformità alle normative del paese di produzione, inclusi il rispetto dei diritti umani e delle popolazioni indigene.
Prima di immettere i prodotti sul mercato o di esportarli, l’operatore deve esercitare la dovuta diligenza, raccogliendo informazioni, dati e documenti da conservare per 5 anni. Le misure di valutazione e attenuazione del rischio sono fondamentali per conformarsi alle normative.
Questi obblighi richiedono la raccolta di dati lungo l'intera catena di approvvigionamento, incrementando la responsabilità delle imprese verso la sostenibilità. Gli obblighi stabiliti dal Regolamento saranno a carico del primo operatore UE nella catena del valore, che non sempre coincide con il produttore.
Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, sia agli operatori che immettono materie prime o prodotti per la prima volta sul mercato UE, sia ai commercianti che distribuiscono tali prodotti. Le PMI avranno obblighi meno stringenti, potendo fare affidamento sui controlli delle imprese a monte della catena di approvvigionamento.
Il regolamento introduce una classificazione dei paesi di origine in tre categorie di rischio: basso, standard e alto rischio. I prodotti provenienti da paesi a basso rischio beneficeranno di un processo di verifica più snello, mentre quelli provenienti da paesi ad alto rischio saranno soggetti a controlli più rigidi e procedure di conformità più dettagliate.
Implicazioni, rischi e opportunità per le aziende
Il Regolamento EUDR sarà pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024, con una proroga al 30 giugno 2025 per micro e piccole imprese costituite prima del 31 dicembre 2020.
Ciò spingerà le imprese a ripensare le proprie catene di approvvigionamento, incoraggiando pratiche più trasparenti e sostenibili. Molti prodotti agricoli che entrano nel territorio comunitario dovranno essere certificati. Il mancato rispetto del regolamento comporta rischi significativi: multe, sequestri di prodotti non conformi, danni reputazionali e il possibile divieto di proseguire le attività commerciali nell’UE. In particolare, ciascuno stato membro deve designare un’autorità responsabile della realizzazione di controlli, verificando almeno il 9% degli operatori interessati e dei prodotti fabbricati in paesi ad alto rischio, oltre a quelli a rischio standard (3%) o basso (1%).
Consulente legale: un partner strategico per l’azienda
Una consulenza legale sarà cruciale per garantire la compliance e gestire i rischi legati all’adozione delle nuove normative. I legali specializzati dovranno supportare le aziende nell’implementazione dei processi di due diligence, mappando la filiera e gestendo documentazione e contratti, trasformando gli obblighi normativi in opportunità di miglioramento del business.
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