Dentons - Regolamento UE sulla deforestazione: meno di 12 mesi per adeguarsi

Il 30 dicembre 2024 entreranno in vigore gli obblighi di cui al Regolamento UE 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato europeo di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.



Avv. Arnaldo Bernardi, Dentons Europe Studio Legale Tributario, 29 Feb 2024 - 09:33
Il 30 dicembre 2024 sarà una data chiave per molte imprese italiane perché comporterà l’applicabilità degli obblighi stabiliti dal Regolamento UE 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato europeo di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Tali beni potranno infatti essere commercializzati solo e soltanto se a “deforestazione zero”, se fabbricati nel rispetto della legislazione del paese di produzione e se oggetto di dovuta diligenza.

Ambito di applicazione


Sul piano oggettivo, il Regolamento si applica a quei prodotti che contengono o sono stati fabbricati a partire dalle seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Sono esclusi i prodotti non espressamente elencati nell’Allegato I, anche se realizzati a partire da tali materie prime, nonché i prodotti realizzati interamente con materiale riciclato.

Sul piano soggettivo, il Regolamento riguarderà tutte le imprese dell’UE, con obblighi diversi a seconda che si tratti o meno di PMI. Il Regolamento non troverà applicazione nei confronti degli operatori extra-UE. Sarà dunque il primo operatore stabilito nell’UE a doversi fare carico del rispetto degli obblighi da esso stabiliti.

Obblighi a carico delle imprese


Per essere in conformità con gli obblighi di cui al Regolamento, le imprese sono tenute a predisporre e mantenere un sistema di dovuta diligenza che preveda:

  • la raccolta di specifiche informazioni, dati e documenti in merito ai prodotti interessati, tra cui la quantità, il paese di produzione e l’indicazione di tutti i fornitori coinvolti nella catena di approvvigionamento. In questa fase, è inoltre necessario ottenere la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra nei quali sono state prodotte le materie prime interessate. Non sarà possibile introdurre nel mercato dell’UE merci di provenienza diversa qualora l’origine di anche solo parte di esse non sia tracciabile o conosciuta;
  • una valutazione dei rischi al fine di stabilire se sussista un rischio di non conformità;
  • l’adozione di specifiche misure dirette a minimizzare o eliminare i rischi esistenti.
Tali informazioni dovranno essere riportate in una dichiarazione di dovuta diligenza ad hoc che le imprese saranno tenute a fornire prima di immettere i prodotti sul mercato. Le imprese non PMI saranno anche tenute a pubblicare una relazione annuale riguardo al loro sistema di dovuta diligenza.

L’impianto sanzionatorio


Il rispetto della normativa in esame sarà garantito da autorità specificamente designate da ciascuno stato membro tramite specifici controlli da effettuarsi tenendo conto, tra le altre cose, del grado di rischio attribuito ai paesi di origine. Per l’Italia, è stato designato il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 

In caso di potenziale non conformità, le autorità potranno adottare misure provvisorie, quali il sequestro o la sospensione della commercializzazione dei prodotti interessati. In caso di non conformità accertata, le autorità potranno adottare misure correttive, quali il ritiro o il divieto di commercializzare i prodotti. L’autorità potrà altresì porre a carico degli operatori i costi sostenuti per lo svolgimento dei controlli.

Il Regolamento prevede altresì un complesso sistema sanzionatorio, che darà alle autorità di ciascuno stato membro il potere di irrogare sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato annuale all’interno dell’UE, di confiscare i proventi ottenuti dalla vendita dei prodotti interessati, e di escludere temporaneamente l’impresa da appalti pubblici e finanziamenti pubblici.

Come attivarsi


Gli obblighi imposti dal Regolamento necessitano di un’azione immediata da parte delle imprese, che dovranno agire al più presto per definire una specifica governance interna, adeguare i propri modelli contrattuali, identificare, valutare e mitigare i rischi legati alle proprie attività e assicurare la tracciabilità delle materie prime lungo tutta la loro catena di approvvigionamento.


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