Gli ETF e l'operazione di Prestito Titoli
Il prestito titoli rappresenta una pratica molto diffusa nell'industria dei fondi UCITS. Si tratta di un’operazione in base alla quale il fondo presta ad una controparte esterna una parte o la totalita' dei titoli detenuti in portafoglio (le percentuali variano da emittente a emittente), con l'impegno di quest'ultima a restituirli ad una predeterminata data futura.
Il fondo in contropartita riceve una remunerazione che, con percentuali diverse da ETF ad ETF (anche in questo caso il ventaglio di casistiche sono ampie), viene ripartita tra il gestore e il fondo stesso. Questa remunerazione consente all’ETF di coprire parte delle commissioni totali annue riducendo il tracking error.
Nel momento in cui un ETF pone in essere un’operazione di prestito titoli, rinunciando temporaneamente alla disponibilita' dei titoli, emerge un rischio controparte con il soggetto con cui ha concluso l'operazione per la percentuale di patrimonio oggetto dell’operazione stessa. Infatti nel caso in cui questa controparte dovesse fallire il fondo potrebbe non riottenere i titoli prestati, incorrendo in una perdita.
Al fine di ridurre questo rischio, gli emittenti di ETF richiedono alla controparte di apportare titoli come collaterale per la durata dell’operazione. Questo collaterale è generalmente depositato presso un conto di una banca depositaria aperto in nome della controparte su cui è posto un pegno in favore del fondo.
I rischi dell’operazione di Prestito Titoli
In base alle linee guida del CESR sulla misurazione dei rischi, il rischio per singola controparte netto generabile da operazioni di prestito titoli deve essere incluso nel limite del 20% previsto dal comma 2 dell’articolo 52 della direttiva UCITS mentre i requisiti relativi alla composizione del collaterale sono lasciati alla regolamentazione nazionale di domiciliazione del fondo.
In genere l’esposizione nei confronti della controparte viene sovracollateralizzata e monitorata su base giornaliera cosicchè ogniqualvolta l’esposizione diventi positiva viene richiesto alla controparte di reintegrare il collaterale (azzerrando l’esposizione).
In caso di fallimento della controparte con la quale è effettuata l’operazione di prestito titoli il gestore ha diritto di rivalersi sul collaterale, portandolo nelle sue disponibilità per poi procedere alla sua liquidazione. Le modalità e i tempi di esercizio di tale facoltà non garantiscono a priori che il denaro così ottenuto sia sufficiente per coprire la percentuale del valore del fondo oggetto dell’operazione di prestito titoli.