Glossario finanziario - Prezzo di Riferimento
Definizione
Il prezzo di riferimento è dato dal prezzo di asta di chiusura o, in mancanza di questo, dalla una media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale. In mancanza di quest’ultimo valore, il prezzo di riferimento è pari al prezzo dell’ultimo contratto concluso e, se manca anche questo, equivale al prezzo di riferimento del giorno precedente.
Approfondimenti
Nei mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan e per gli strumenti negoziati sul mercato MOT indicati nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura. Se non è possibile determinare tale prezzo, il prezzo di riferimento è posto sulla media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua stabilito dalle Istruzioni (10 minuti). Qualora non siano stati conclusi contratti durante l'intervallo temporale, il prezzo di riferimento è pari al prezzo dell'ultimo contratto concluso durante l'intera seduta di negoziazione. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso dell'intera seduta di negoziazione, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente. Per gli strumenti finanziari negoziati sul segmento professionale del mercato Euronext MIV Milan diversi dalle SPAC, si considera, invece del prezzo di riferimento come sopra definito, il Prezzo Indicativo pari all’ultimo valore unitario del patrimonio netto pubblicato dall’Emittente (il NAV). Nel mercato ETFplus e per gli altri strumenti negoziati sul MOT il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura. Se non è possibile determinare tale prezzo, il prezzo di riferimento è pari a un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti. Se neanche in questo modo è possibile determinare il prezzo di riferimento, esso è pari a numero significativo di migliori proposte in acquisto presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti. Se non è possibile determinare il prezzo di riferimento neanche in questa maniera, esso viene posto sul prezzo di riferimento del giorno precedente. Borsa Italiana, al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, può decidere, in generale e con riferimento a specifici segmenti o singoli strumenti finanziari, di determinare il prezzo di riferimento con modalità aventi una diversa sequenza e dandone comunicazione con un avviso. Non concorrono alla formazione del prezzo di riferimento i contratti conclusi con le particolari modalità indicate all’articolo 4.3.6. del Regolamento di Borsa (operazioni concordate) e all’articolo 4.3.7. (modalità di esecuzione delle richieste di quotazione RFQ).
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