Glossario finanziario - Modifiche Statutarie
Definizione
Atto mediante il quale si apporta una modifica a una o più previsioni contenute nell'atto costitutivo.
Approfondimenti
Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società e, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. Per tale motivo le modificazioni dello statuto, ai sensi dell’art. 2365, devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria, con rispetto di specifici quorum. Tuttavia, se previsto dallo statuto stesso, la decisione può essere demandata agli amministratori, al consiglio di sorveglianza ed al consiglio di gestione.
La modifica dell'atto costitutivo produce un mutamento di forma o veste legale della società; non dà luogo né all'estinzione della società né alla costituzione di un nuovo organismo, di conseguenza non conduce alla creazione di un nuovo soggetto di diritto né origina un fenomeno di vera e propria successione da un soggetto ad un altro. A seguito della modifica è dunque mantenuta a continuità della titolarità delle situazioni giuridiche preesistenti.
La delibera è soggetta ad accertamenti da parte del notaio che redige il verbale di assemblea e che accerta se sono state adempiute le condizioni di legge. Se la verifica è positiva richiede l'iscrizione, nei trenta giorni successivi alla riunione, nel registro delle imprese; se, invece, la verifica è negativa ne informa tempestivamente gli amministratori che nei trenta giorni possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti o per l’omologazione.
La deliberazione non produce effetto se non dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
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