Glossario finanziario - Diritto di Impugnativa
Definizione
Diritto dell'azionista di impugnare le delibere assembleari invalide.
Approfondimenti
Secondo il Codice Civile (artt. 2377 e 2378) sono invalide le delibere assembleari che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo della società. Tali delibere possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
L'impugnazione deve essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data di deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità; in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
Per le violazioni di legge più gravi, il codice civile prevede un diritto di impugnazione più ampio. Infatti, nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese (se la deliberazione vi è soggetta) o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea (se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito). Le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili possono essere impugnate senza limiti di tempo.
Diritto di Impugnativa
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