Voto maggiorato o plurimo

Cambiamenti alla disciplina del diritto di voto nelle società per azioni



FTA Online News, Milano, 24 Ott 2014 - 14:13

Il Decreto Competitività del giugno 2014, poi convertito con modificazioni nella legge n. 116 dell'11 agosto 2014, ha apportato importanti cambiamenti alla disciplina del diritto di voto nelle società per azioni: è stato di fatto superato il principio "una azione, un voto" fino a quel momento vigente. La nuova disciplina prevede un trattamento differente per società per azioni quotate e non quotate. Per le seconde la norma di riferimento è il nuovo articolo 2351 del codice civile, in base al quale lo statuto delle società per azioni non quotate puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo fino a un massimo di tre voti.

Per le società quotate l'articolo 127 sexies del Testo Unico della Finanza esclude la possibilità di emettere azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 c.c., salvando però caratteristiche e diritti delle azioni a voto plurimo eventualmente emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato. Se lo statuto non dispone diversamente, possono però essere emesse azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle gia' esistenti in caso di aumenti di capitale, fusioni e scissioni: questo al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.

Sempre riguardo alle società quotate, l'articolo 127 quinquies del Testo Unico della Finanza introduce nel nostro ordinamento un diritto di voto "maggiorato" a favore di coloro che posseggono azioni della società per un determinato periodo di tempo. In tal senso le società quotate posso introdurre nel loro statuto la possibilità che "sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi". Non si tratta quindi di una categoria speciale di azioni, come accade invece nel caso delle azioni a voto plurimo di cui sopra, ma di una sorta di "premio fedeltà" all'azionista di lungo periodo. L'introduzione in statuto del voto maggiorato può essere effettuata anche da società non quotate ma che abbiano in corso il procedimento di quotazione in un mercato regolamentato (purchè non risultante da una fusione): in tal caso può essere previsto che ai fini del possesso continuativo sia computato anche il possesso anteriore. Questa possibilità è ovviamente stata introdotta per incentivare il processo di quotazione


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.