La Società in nome collettivo
La tipologia di società nella quale i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali
FTA Online News, Milano, 25 Ago 2011 - 17:49
La Società in nome collettivo (S.n.c.) agisce sotto una ragione sociale che può essere costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. Gli articoli 2291-2312 del Codice Civile disciplinano questa fattispecie che mostra già diversi elementi di differenziazione dalla società semplice.
La prima, e più importante, distinzione è nella possibilità per le società in nome collettivo di esercitare un’attività di natura commerciale che invece è preclusa alle società semplici.
Le società in nome collettivo sono, inoltre, fondate con un atto costitutivo che deve almeno prevedere:
- il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- la ragione sociale;
- i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- la durata della società.
L’atto costitutivo va depositato presso il registro delle imprese. Va evidenziate anche la responsabilità illimitata dei soci di una società in nome collettivo che rispondono anche con il proprio patrimonio personale “solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”.
Un’altra caratteristica della Snc è data dal divieto di concorrenza sancito dall’articolo 2301, che vieta espressamente a ogni socio, senza il consenso degli altri soci, l’esercizio per conto proprio o altrui di un’attività concorrente con quella della Snc o anche la partecipazione “come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente”.
Sempre nell’ambito di una maggiore regolamentazione, inoltre, è previsto che gli amministratori di questo genere di società tengano i libri e le altre scritture prescritti dall’articolo 2214 del codice civile. Saranno dunque da tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili richieste dall’impresa, nonché gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute oltre alle copie di fatture spedite, di telegrammi e di lettere inviati.