Private Placement

Il complesso di operazioni con cui emittenti privati e pubblici offrono strumenti finanziari di nuova emissione



FTA Online News, Milano, 14 Set 2012 - 11:00

L’insieme delle operazioni di collocamento e sottoscrizione dei titoli di nuova emissione con vincolo di credito e/o di capitale costituisce il mercato  primario il cui scopo prevalente è quello di finanziare degli emittenti.

Le operazioni di Private Placement (collocamento privato) sono una delle modalità – insieme al collocamento pubblico e al collocamento tramite asta – mediante le quali avviene l’emissione di nuovi titoli sul mercato primario.

Si può quindi definire Private Placement il complesso di operazioni attraverso cui emittenti sia privati che pubblici (Comuni, Province, Regioni ed altri enti pubblici) offrono strumenti finanziari di nuova emissione che vengono collocati presso un numero limitato di destinatari internazionali (investitori istituzionali come fondi comuni, banche e intermediari finanziari italiani e esteri, società fiduciarie oppure privati di elevato standing).

Gli strumenti finanziari collocati attraverso Private Placement possono assumere diverse forme. In genere essi riguardano la vendita di debito o del capitale. Questo meccanismo di collocamento riguarda generalmente emissioni dimensionalmente non significative e viene spesso utilizzato in occasione di aumenti di capitale di società non quotate. L’emittente concorda con una ristretta e selezionata cerchia di investitori le caratteristiche tecniche dell’emissione (volume, prezzo, ecc.). Spesso il collocamento privato costituisce il primo passo per un successivo accesso ai mercati finanziari regolamentati.

Il Private Placement è in grado di finanziare le aziende con un costo inferiore rispetto a quello necessario per un’offerta pubblica. Inoltre consente di avere un maggior controllo sull’intero processo: garantisce una maggior flessibilità sull’ammontare e sul tipo di finanziamento e permette alle aziende di scegliere i propri investitori. Inoltre, l’accordo preventivo con gli investitori può rendere rapidi i tempi di realizzazione e può assicurare il totale collocamento dei titoli. Tuttavia, tali decisioni necessitano di un’accurata due diligence e di un'attenta valutazione dei fattori di rischio: i titoli venduti tramite collocamenti privati ​​non sono infatti quotati in borsa e, di conseguenza, sono meno liquidi. Inoltre gli investitori potrebbero ricevere azioni vincolate inalienabili per un certo periodo di tempo. Spesso poi le aziende in cerca di finanziamento che ricorrono al Private Placement tendono ad essere nelle fasi iniziali dello sviluppo e non sono ancora state completamente testate nel mercato pubblico. Gli investimenti di Private Placement ​​richiedono quindi un’elevata tolleranza al rischio, minimi problemi di liquidità e possibilità di impegnarsi a lungo termine. Gli investitori devono essere in grado di sostenere la perdita dell’intero investimento.

Nel processo di definizione dell’operazione l’azienda può essere supportata da intermediari finanziari specializzati in operazioni di corporate finance.  Secondo la prassi internazionale (in linea con i principi stabiliti dalla Securities Exchange Commission) è prevista la stesura di un memorandum (contenente informazioni sulla situazione finanziaria dell'emittente e dei fattori di rischio dell’investimento, utili agli investitori) e di un documento di offerta, o circular offering. In quanto rivolto a soggetti qualificati, il Private Placement permette la predisposizione di un’attività di marketing semplificata e non sono richiesti obblighi informativi particolari.

In Italia vengono seguite le linee guida definite dalla prassi internazionale poiché non sono previste normative specifiche. Le uniche limitazioni poste dal legislatore sono quelle definite dal Codice Civile (Art. 2410 e seguenti). Qualora obbligazioni o altri strumenti vengano ricollocati presso i risparmiatori, gli investitori professionali destinatari del Private Placement rispondono della solvibilità dell’emittente per un periodo di un anno, in accordo con le disposizioni del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e del Regolamento Consob n. 11522/98.


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