OPA (Offerta Pubblica di Acquisto): significato, funzionamento e nuove soglie

Scopri cos'è e come funziona l'Offerta Pubblica di Acquisto, le differenze tra preventiva, totalitaria, residuale e le nuove soglie per OPA obbligatorie.



FTA Online News, Milano , 01 Ott 2018 - 17:19

Significato di OPA (Offerta Pubblica di Acquisto)

Per Offerta Pubblica di Acquisto (di seguito OPA) si intende ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in denaro di prodotti finanziari. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta pubblica viene definita di scambio.

Il soggetto che lancia un’offerta pubblica di acquisto o di scambio deve effettuare preventivamente un’apposita comunicazione alla Consob (l’Autorità indipendente che vigila sui mercati italiani) allegando un documento, destinato alla successiva  pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire al pubblico di formarsi un giudizio sull’OPA stessa.


Differenza tra OPA, OPS, OPAS


Nell'OPA il soggetto offerente acquista titoli azionari corrispondendo agli azionisti della società oggetto dell'offerta denaro contante: questi ultimi, se aderiscono all'offerta, vengono pertanto liquidati ed escono dall'azionariato. Nell'OPS (Offerta Pubblica di Scambio) agli azionisti della società oggetto dell'offerta ricevono invece titoli azionari (normalmente quelli del soggetto offerente) e diventano quindi, sempre se aderiscono all'offerta, azionisti dell'offerente: in questo caso l'offerente non sostiene alcun investimento finanziario ma preferisce “accettare” l'ingresso nel proprio azionariato dei soci della società oggetto dell'offerta. L'OPAS (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio) è un mix di OPA e OPS bilanciato in funzione degli obiettivi e delle necessità dell'offerente, nonchè della situazione della compagine azionaria della società oggetto dell'offerta.

La società oggetto dell’OPA è a sua volta tenuta a diffondere al pubblico un comunicato contenente ogni dato utile per la valutazione dell’offerta, il proprio giudizio in merito all’operazione ed eventuali fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata. Inoltre il comunicato rende nota l’eventuale decisione di convocare l’assemblea per l’autorizzazione di misure difensive (ossia il compimento di atti o di operazioni che possano contrastare l’offerta).

L’offerta pubblica è irrevocabile e si rivolge a parità di condizioni a tutti i possessori degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’OPA stessa. Il principio della irrevocabilità dell’offerta non impedisce che l’offerta sia sottoposta a talune condizioni purché le stesse siano specificate nel documento di offerta e non si tratti di condizioni meramente potestative (ossia il cui verificarsi dipende esclusivamente da una scelta dell’offerente). Ad esempio, l’offerta può essere condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di titoli.



Tipologie di OPA

L’offerta pubblica di acquisto può essere volontaria o obbligatoria. Nel secondo caso la legge prevede le fattispecie in cui scatta l'obbligatorietà. Fino al 2014 l'obbligo sorgeva qualora un soggetto (anche in concerto con altri) venisse a detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso, una partecipazione nel capitale ordinario della società superiore al trenta per cento. Successivamente la legge n. 116 del 11 agosto 2014 (il "Decreto Competitività") ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle società quotate contenuta nel Testo Unico della Finanza (TUF), modifiche che si riverberano anche sulle offerte pubbliche e che verranno esposte più avanti.

  • OPA obbligatoria totalitaria
    E' l'OPA obbligatoria “classica” ovvero quella che scatta qualora un soggetto, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento. Il soggetto in questione ha l'obbligo promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli (art. 106 del TUF, comma 1).

  • OPA obbligatoria di consolidamento
    In questo caso l'obbligo di OPA scatta a seguito di acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione relativa al caso di OPA obbligatoria totalitaria ma senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria (art. 106 del TUF, comma 3, punto b).

  • OPA obbligatoria residuale
    Qualora, a seguito di un'OPA totalitaria, l'offerente giunga a detenere una partecipazione almeno pari al 95 per cento, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta, pagando un corrispettivo è pari a quello dell'OPA precedente (art. 108 del TUF, commi 1 e 3). Questo obbligo garantisce agli azionisti di minoranza una possibilità d uscita.
    Inoltre, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 90% (anche non a seguito di OPA), ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni (art. 108 del TUF, comma 2).

  • OPA volontaria preventiva
    E' un'offerta pubblica di acquisto o di scambio volontaria avente per oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie di una società. Qualora concorrano le due condizioni che seguono, l'OPA volontaria preventiva determina il non insorgere dell'obbligo di OPA obbligatoria totalitaria: 1. l'offerente non abbia acquistato, anche indirettamente, una partecipazione nel capitale superiore all’1% nella società le cui azioni sono oggetto dell’OPA, durante l’anno precedente la comunicazione dell’offerta alla Consob; 2. l’efficacia dell’offerta sia approvata da tanti soci che detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della società bersaglio (esclusi i voti dell’offerente, del socio di maggioranza e di quanti agiscono in concerto con loro) (art. 107 del TUF).

  • Squeeze out
    Chi, a seguito di un'offerta totalitaria, arriva a detenere almeno il 95% del capitale di una società italiana quotata, ha il diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dal termine dell'offerta: per avvalersi di questo diritto l'offerente deve però averlo dichiarato nel documento di offerta (art. 111 del TUF). Nella pratica internazionale questo istituto viene comunemente definito “squeeze out”.

Le modifiche alla disciplina

La legge n. 116 del 11 agosto 2014 (il "Decreto Competitività"), come accennato in precedenza, ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle società quotate contenuta nel Testo Unico della Finanza. Tra queste, l'introduzione della maggiorazione dei diritti di voto che le società possono prevedere per statuto. L'obbligo di lanciare un'OPA scatta pertanto per "Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi".



Le nuove soglie per le offerte pubbliche obbligatorie di acquisto

In sostanza, l'elemento che determina il sorgere dell'obbligo di OPA non è più dato dal superamento della soglia del trenta per cento della partecipazione che si viene a detenere ma dal superamento della soglia del trenta per cento dei diritti di voto (in società con azioni a voto plurimo o maggiorato le due grandezze possono essere diverse). Lo stesso criterio si applica anche alle OPA "a cascata" e OPA "da consolidamento".

Il TUF aggiunge che nelle società diverse dalle PMI l'offerta obbligatoria "è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata". La norma mira a tutelare i soci di minoranza in caso di azionariato particolarmente frammentato.

Altre modifiche alla disciplina delle società quotate apportate dal Decreto Competitività riguardano l'introduzione di una precisa definizione di PMI, definite come "le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro".

Il legislatore ha ritenuto di dover tenere conto delle specificità delle PMI anche nella disciplina dell'OPA obbligatoria. In particolare, le PMI possono per statuto "prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento" (art. 106 del TUF, comma 1-ter).


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