L'Ombudsman bancario
Che cos’è?
FTA Online News, Milano, 19 Nov 2012 - 18:14
L’Ombudsman bancario è un organismo collegiale che ha il compito di porsi come mediatore nelle controversie tra banca e cliente.
L’Ombudsman bancario, che nasce nel 1993 attraverso una circolare dell’ABI (associazione bancaria italiana), è composto da un Presidente (nominato dal Governatore della Banca d’Italia) e da quattro componenti (nominati secondo precisi criteri di rappresentanza dal presidente dell’ABI).
La figura dell’Ombudsman è creato in Svezia nel 1809 con un ruolo di vigilanza per conto del cittadino sull’operato della Pubblica Amministrazione.
Quando rivolgersi all’Ombudsman bancario?
E’ possibile rivolgersi all’Ombudsman bancario quando si ritiene di aver ricevuto dalla propria banca un servizio non adeguato e solo in assenza di opportune risposte dall’ufficio reclami.
La richiesta all’Ombudsman bancario va inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificando l’oggetto della controversia e allegando la necessaria documentazione.
Le controversie che possono essere sottoposte all’attenzione dell’Ombudsman bancario devono:
- non essere già state portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo
- riguardare questioni quantificabili in un valore non superiore a 50 mila euro
- non riferirsi a periodi precedenti a 1 anno
I costi dell’Ombudsman bancario
La procedura dell’Ombudsman bancario è totalmente gratuita. A carico del cliente solo le spese di corrispondenza.
I tempi
L’Ombudsman bancario decide entro massimo 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di intervento e comunica alle parti mediante lettera raccomandata. Una volta ricevuta la comunicazione la banca è tenuta ad adempiere nei termini indicati.
Il cliente non soddisfatto della decisione dell’Ombudsman bancario può rivolgersi all’Autorità giudiziaria. La decisione dell’organismo infatti è vincolante per la banca non per il cliente.