Insider Trading

La compravendita di strumenti finanziari da parte un insider, che è a conoscenza di informazioni privilegiate



FTA Online News, Milano, 04 Apr 2008 - 11:51

Viene definita Insider Trading  la compravendita di strumenti finanziari da parte un insider, cioè di una persona che, in virtù della posizione che ricopre, è a conoscenza di informazioni privilegiate che vengono appunto utilizzate per ottenere un profitto.

Le informazioni sono privilegiate se sono specifiche e di contenuto determinato, non sono a disposizione del pubblico, sono concernenti strumenti finanziari e sono idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari cui si riferiscono.

L’Insider Trading consiste quindi nel porre in essere operazioni su strumenti finanziari sulla base di  informazioni chiave prima che esse divengano di pubblico dominio.

In Italia l’organo preposto al controllo delle transazioni sul mercato borsistico è la Consob.

Sono considerate fattispecie sanzionabili l’impiego di informazioni privilegiate nel compimento di operazioni su strumenti finanziari, la comunicazione a terzi di tali informazioni in assenza di giustificato motivo (c.d. tipping), la raccomandazione a terzi di porre in essere tali operazioni, senza rivelare loro le informazioni privilegiate possedute (c.d tuyautage).

Attualmente in Italia l'abuso di informazioni privilegiate è disciplinato dal TUF (Testo Unico della Finanza) secondo il quale (art.184) compie tale reato “chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)”.

Con l'entrata in vigore della legge Comunitaria 2004 (recepita in Italia con la legge 62/2005) sono state inserite alcune novità. Innanzitutto sono state inasprite le pene per le condotte criminose degli insider "primari" punite con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a 3 milioni di euro (il giudice può poi aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato). E' stato invece degradato da reato a illecito amministrativo il fatto commesso dagli insider "secondari" (cioè chi ha ricevuto le informazioni privilegiate dagli insider primari). Si è stabilito però di punire (con sanzione amministrativa pecuniaria) tutte le tre condotte previste (insider trading, tipping e tuyautage). Infine è stato esteso il rilievo: i fatti di rilievo penale integrano ora allo stesso tempo anche un illecito amministrativo.


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