Le fondazioni

Enti senza scopo di lucro



FTA Online News, Milano, 18 Giu 2010 - 16:07

Cosa sono

Le fondazioni sono degli enti il cui patrimonio viene destinato all'atto della loro costituzione ad un determinato scopo non di lucro.

Esistono in primis due tipologie di fondazioni:

  1. la prima è la fondazione operativa che, essendo dotata di una propria struttura organizzativa, si occupa direttamente del perseguimento del proprio scopo.
  2. la seconda è la fondazione di erogazione che, non possedendo strutture proprie finanzia le attività di terzi e persegue perciò il suo scopo indirettamente.

La caratteristica principale delle fondazioni, in tutti gli ordinamenti giuridici, è quella dell'assenza di scopi lucrativi.

Negli ordinamenti di "civil law" la fondazione rappresenta una tipologia specifica di persona giuridica di diritto privato, sebbene in alcuni ordinamenti giuridici possa essere previsto che siano costituite fondazioni prive di personalità giuridica e in altri che le fondazioni possano venir costituite esclusivamente per scopi di pubblica utilità contrariamente a paesi come la Germania e l'Olanda in cui possono essere costituite per qualsiasi scopo purché lecito.

Negli ordinamenti di "common law" le fondazioni non rappresentano un tipo distintivo di persona giuridica in quanto le organizzazioni filantropiche possono assumere anche la forma di corporazioni e trust nonché di associazioni non riconosciute.

 

In Italia

In Italia le fondazioni sono disciplinate dal Codice civile che stabilisce che tali enti possano essere disposti anche con testamento. Inoltre l'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero finché il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La Legge stabilisce che l'atto costitutivo e lo statuto debbano contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
Devono anche determinare, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
Secondo il Codice Civile l'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. Quando, infatti, lo scopo è esaurito, impossibile o di scarsa utilità o nel caso in cui il patrimonio risulti insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni.

In particolare:

  • provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
  • annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
  • può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

La persona giuridica inoltre non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

 

Le fondazioni bancarie

Introdotte nel luglio del 1990 con la legge 218 per permettere la privatizzazione delle casse di risparmio scorporando le attività bancarie da quelle di utilità sociale, le fondazioni bancarie sono caratterizzate da una disciplina differente da quelle ordinarie.

Un'importanza decisiva ha avuto la riforma Ciampi-Amato che con la legge delega n. 461 del 1998 e il successivo Decreto legislativo n. 153 del 1999 ha stabilito che, pur potendo conservare una certa vocazione economica (ma sempre nell'ambito degli scopi non lucrativi), le fondazioni bancarie devono operare nel mondo non-profit.

La legge del 1998 ha introdotto la «programmazione triennale dell'attività delle fondazioni indebolendo il legame tra fondazioni e banche. Nel 1999 il Decreto legislativo n. 153 ha attribuito alle fondazioni la natura giuridica di enti privati senza fini di lucro e la piena autonomia statutaria e di gestione.

Altre modifiche alla disciplina sono intervenute dal 2001 con la legge finanziaria 2002 che ne ha ribadito in primo luogo il regime giuridico privatistico.

 


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