Dividend Washing

Una modalità alternativa di incasso dei dividendi



FTA Online News, Milano, 08 Nov 2010 - 10:06

Con l’espressione “dividend washing” si intende un’operazione consistente nell’acquisto di partecipazioni in prossimità della data di stacco del dividendo e nella successiva cessione dei titoli dopo l’incasso degli utili.

Questa tecnica non è altro che una modalità alternativa di incasso dei dividendi.

Un esempio può aiutare a chiarire meglio l’operazione.
Supponiamo che le società X e Y costituiscano una società Z conferendole 10.000 euro ognuna per il 50 per cento delle quote sociali e che Z chiuda il primo esercizio fiscale con un utile di 2.000 euro. Se l’assemblea dei soci di Z decide di distribuire l’80 per cento di questi utili (pari a 1.600 euro), i dividendi spettanti a X e a Y saranno di 800 euro ciascuna.

X potrebbe incassare il dividendo mentre Y potrebbe decidere di cedere a una società K le sue quote per un prezzo di 10.800 euro (pari alla somma tra il valore iniziale del conferimento e il dividendo da distribuire), realizzando in tal modo una plusvalenza pari a 800. K incasserebbe il dividendo di 800 euro, retrocedendo a Y le partecipazioni in precedenza acquisite per 10.800 euro ad un prezzo di 10.000 euro. Avvenendo la retrocessione ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, per K si genererebbe una minusvalenza pari a 800 euro.

Attraverso la tecnica del dividend washing, si consente quindi a un socio di incassare dividendi travestiti da plusvalenze realizzate.

Si tratta in sostanza di un arbitraggio fiscale da parte di contribuenti che, volendo minimizzare il carico impositivo, potrebbero incassare i dividendi esclusi da imposizione e poi realizzare plusavalenze esenti e minusvalenze fiscalmente deducibili.

L’acquisto di partecipazioni, utili compresi, è infatti effettuato ad un valore superiore rispetto a quello della successiva cessione, che avviene dopo lo stacco del dividendo. Situazione questa che determina una minusvalenza in capo al soggetto cedente. Quest’ultimo beneficia parallelamente dei dividendi che riceve durate il periodo di possesso dei titoli.

L’opportunità di arbitraggio è direttamente connessa con il diverso trattamento fiscale delle componenti reddituali che emergono da questa operazione: mentre il dividendo percepito è escluso da tassazione per il 95% in caso di soggetto Ires, la minusvalenza realizzata a seguito della cessione delle partecipazioni è, in assenza di correttivi, completamente deducibile.

Il Decreto legge 203/2005 ha rimodulato l’art. 109 del Tuir introducendo una norma tesa ad evitare questo fenomeno, contrastando in tal modo le compravendite avvenute in prossimità dello stacco del dividendo: l’acquisto di partecipazioni, utili compresi, seguito dallaloro cessione una volta incassato il dividendo, non genera più l’automatica e integrale deducibilità della minusvalenza realizzata. Questa dovrà infatti essere sterilizzata per la parte corrispondente alla quota non imponibile (95%) del dividendo percepito durante il periodo di possesso.

 


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