Credito al Consumo: cos'è, come funziona e quali diritti e doveri prevede

Scopri di più sul Credito al Consumo: che cosa si intende, come funziona e come si valuta. Consulta anche quali sono i diritti e i doveri previsti



FTA Online News, Milano, 31 Gen 2022 - 10:12

Il credito al consumo è un contratto in base al quale si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento (concesso dai venditori di beni), di finanziamento (accordato dalle banche) o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica (consumatore) che opera per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (acquisto di un bene o di un servizio ma anche generiche esigenze di liquidità). Può essere ad esempio un prestito richiesto per l’acquisto di un’auto, di un televisore, di un corso di formazione (prestito finalizzato), ma anche per altre esigenze non determinate (prestito non finalizzato),

Nel caso di dilazione di pagamento il consumatore deve assumersi l’impegno a corrispondere il prezzo al venditore alle date convenute nell’accordo. Nel caso di concessione di un prestito il consumatore dovrà restituire la somma erogata e dovrà pagare gli interessi calcolati sulla base di un tasso d’interesse, deciso dall’intermediario finanziario. Il consumatore a cui è stato concesso il prestito dovrà versare periodicamente, solitamente a livello mensile, delle somme di denaro (rate) e sarà inoltre vincolato a rimborsare le spese necessarie per la conclusione del contratto. La rata consiste in:

  1. una quota capitale per la restituzione del prestito;
  2. una quota interessi per pagare la somma derivante dal tasso di interesse applicato.

La scadenza del contratto è decisa dalle parti e va definita nel patto stesso.

Da notare che il credito al consumo è erogabile solo entro determinate soglie: segnatamente tra i 200 e i 75.000 euro.

 

Credito al consumo: i vari tipi

Il credito al consumo comprende vari tipi di finanziamento. I più diffusi sono:

  • i prestiti finalizzati (all’acquisto per esempio di un bene o un servizio) definiti anche come “crediti collegati”;
  • i prestiti non finalizzati (liquidità da impiegare senza uno scopo predeterminato);
  • le carte di credito revolving;
  • la semplice apertura di un credito in conto corrente.

Non è invece credito al consumo:

-      un finanziamento senza interessi o altri costi

-      un finanziamento per l’acquisto di un immobile costruito o progettato o di un terreno

-      un finanziamento di durata oltre i 5 anni con garanzia da ipoteca su immobili

-      uno sconfinamento oltre il saldo del conto corrente o il fido

-      un finanziamento inferiore ai 200 euro o superiore ai 75 mila euro.

 

Il TAEG, il TAN, le voci di costo e le spese

Per sintetizzare il costo totale del credito a carico del consumatore si utilizza il TAEG, ovvero il Tasso Annuo Effettivo Globale. Viene determinato come il tasso che rende uguali su base annua i valori attuali di tutti gli obblighi finanziari esistenti o futuri assunti dal creditore e dal richiedente.

Il TAEG è uno strumento fondamentale per il consumatore per potere:

  1. confrontare la convenienza delle diverse offerte di credito
  2. disporre di informazioni omogenee sul costo effettivo del credito tra le diverse proposte che si trovano sul mercato.

Il TAEG è uno strumento essenziale di valutazione e confronto delle varie offerte di credito al consumo, anche perché è armonizzato a livello europeo e consente dunque il confronto anche con l’offerta di operatori stranieri operanti in Italia. Il TAEG comprende tutte (o quasi) le spese prevedibili e necessarie, come dettagliato qui di seguito.

Il TAEG include: il TAN (Tasso Annuo Nominale, il tasso puro sulla somma prestata senza, per esempio, le commissioni), le commissioni (comprese quelle per gli intermediari), le imposte, i costi e spese legati a servizi accessori (per esempio polizze assicurative) che siano obbligatori per legge o comunque necessari, purché non siano non quantificabili al momento del calcolo del TAEG stesso.

Il TAEG non include invece eventuali spese di mora o penali dovute a mancato pagamento o ritardi, spese aggiuntive in contanti o carta di credito saldate all’acquisto (per esempio il trasporto del bene), spese notarili, spese per servizi accessori e facoltativi.

Il TAEG è definito dunque come il costo totale del credito al netto dei costi o delle spese di cui sopra e sulla base delle definizioni indicate dal Decreto Legislativo 141 del 2010. Altro strumento di consultazione indispensabile al riguardo è il Codice del Consumo.

Il TAEG non può mai superare il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) usato come riferimento per la soglia di usura.

 

Credito al consumo: il merito creditizio e i diritti del consumatore

Per valutare la solvibilità del consumatore le banche e gli intermediari utilizzano il sistema del credit scoring, ovvero una metodologia che assegna punti al richiedente per determinarne il rischio di credito in un determinato arco di tempo. In altri termini con questa metodologia il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore e, in base al risultato ottenuto, decide in merito a:

  1. la concessione della somma richiesta;
  2. l’entità del finanziamento;
  3. il tasso di interesse applicato.

Se sulla base della consultazione di una banca dati viene rifiutata una domanda di credito, il consumatore ha diritto di saperlo immediatamente e gratuitamente e di ottenere l’indicazione della banca dati e il risultato della consultazione.

 

Credito al consumo: il modulo SECCI

Per l’erogazione di credito al consumo è obbligatoria la fornitura del modulo SECCI (acronimo di Standard European Consumer Credit Information, traducibile in Informazioni europee di base sul credito ai consumatori). In esso devono essere indicate le caratteristiche principali del finanziamento (tipo di contratto, importo, durata, rate, bene/servizio, prezzo iniziale in caso di prestito finalizzato, interessi, garanzie); il TAEG (con costi inclusi e costi non inclusi); altri aspetti legali (consultazione banca dati, diritto di copia del contratto prima della firma, diritto di recesso, rimborso anticipato, conseguenze per ritardi o mancato pagamento e altri aspetti legali eventuali); le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza.

Va sottolineato in ogni caso il diritto di recesso entro 14 giorni dalla firma del contratto e il diritto di assistenza da parte del finanziatore (anche per informazioni supplementari o dubbi) almeno nei normali orari di lavoro e con colloqui individuali e diretti, anche per telefono.

Il consumatore ha il diritto di adempimento anticipato, ossia il diritto di rimborsare in anticipo il prestito. In tale caso il richiedente è tenuto al pagamento del capitale residuo, degli interessi e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, al pagamento di una somma per il creditore che però non potrà mai superare l’1% del capitale residuo.


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