La Corte dei Conti
Esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato
FTA Online News, Milano, 04 Mag 2012 - 10:51
Nato nella Francia napoleonica, l'istituto della Corte dei Conti è comune a molti ordinamenti. Sebbene le funzioni assolte della Corte dei Conti cambino da un ordinamento all'altro, generalmente questa si caratterizza come un organo collegiale dello Stato, previsto dalla costituzione e appartenente al potere giudiziario. Uno dei compiti principali della Corte dei Conti è quello di accertare il rispetto delle regole contabili e l'attendibilità del bilancio consuntivo dello Stato e di altri enti pubblici.
In Italia
In Italia, la Corte dei Conti nasce con lo Stato di Unità Nazionale per mezzo della legge 800 del 14 agosto 1862 e con l'obiettivo di vigilare sulle amministrazioni dello Stato per prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni. Le linee fondamentali dell’ordinamento della Corte dei Conti sono state fissate nel testo unico approvato con il regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934.
Nel corso degli anni l'organo ha subito molte trasformazioni che hanno interessato anche gli assetti finanziari e di spesa. Ciò è avvenuto con l’introduzione della legge finanziaria e le riforme del bilancio intervenute nel 1978, nel 1988 e, recentemente, con la legge n. 94 del 3 aprile 1997.
Lo sforzo di adeguamento richiesto è stato finalizzato ad accrescere la trasparenza dell'amministrazione, ad assicurare la corretta gestione delle pubbliche risorse e a elevare la qualità dei servizi che l'amministrazione rende ai cittadini.
La Costituzione Italiana stabilisce all'art. 100 che la Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dell'istituto e dei suoi componenti di fronte al Governo.
L'art. 103 della Costituzione precisa inoltre che la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
Composizione
La Corte dei Conti è formata dal Presidente, da un Presidente aggiunto, dal Consiglio di Presidenza, dal Procuratore generale e dal Procuratore generale aggiunto. Riportano al Presidente il Segretario generale e gli altri organi collegiali e gli uffici, come l'ufficio di gabinetto, gli uffici di supporto e quelli generali. Al Segretario generale rispondono invece il Segretariato generale, il Comitato per l'informatica e le Strutture di Supporto.
In particolare il Consiglio di Presidenza, che rappresenta l’organo di autogoverno della magistratura contabile, è composto:
- dal Presidente della Corte dei Conti, che lo presiede;
- dal Procuratore Generale della Corte dei Conti;
- dal Presidente aggiunto della Corte dei Conti o, in sua vece, dal Presidente di sezione più anziano;
- da quattro membri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
- da quattro membri eletti da e tra i magistrati della Corte dei Conti, ripartiti tra le diverse qualifiche in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell’anno di costituzione dell'organo.
I componenti eletti rimangono in carica quattro anni, al termine dei quali non sono eleggibili per i successivi otto anni.
Al Consiglio spetta il compito costituire le Commissioni permanenti e quelle temporanee su specifiche materie. Inoltre compete al Consiglio ogni materia attinente all’espletamento delle funzioni dei magistrati della Corte dei Conti.