Buoni Ordinari Comunali
FTA Online News, Milano, 07 Dic 2015 - 09:50I Buoni Ordinari Comunali, comunemente abbreviati in BOC sono delle obbligazioni al portatore nate con la legge 23/12/94 n.724 (art. 35), che prevede anche per gli enti locali la possibilità di emettere titoli di debito (ossia di chiedere prestiti ai risparmiatori e sul mercato), vincolando però l’impiego delle risorse ottenute al finanziamento di investimenti in progetti esecutivi specifici.
Data la delicatezza della materia, gli enti locali – la legge citata fa infatti riferimento non solo ai comuni, ma anche a province, unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane e isolane, consorzi tra enti locali territoriali – non possono emettere obbligazioni per finanziare la spesa corrente.
Oltre ai BOC esistono dunque i BOP e i BOR, ossia i Buoni ordinari delle province e delle regioni.
E’ vietato agli enti locali anche emettere buoni ordinari comunali qualora siano “in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie”, nemmeno se l’emissione è prevista in consorzio con altri enti. Per l’emissione di bond di questo tipo è inoltre previsto che le regioni non abbiano ripianato disavanzi di amministrazione dell’ente locale, che dal penultimo esercizio in poi non risulti un disavanzo di amministrazione e che sia stato deliberato dall’ente emittente un bilancio di previsione di esercizio che prevede l’emissione del prestito.
Altre condizioni per i BOC riguardano poi le loro caratteristiche. Non possono infatti avere una scadenza inferiore ai 5 anni (comunque in caso di consorzi questi non potranno avere scadenza anteriore a quella del prestito) ed è invece consentita la convertibilità delle obbligazioni direttamente o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali emittenti.
E’ previsto inoltre che l’obbligazione emessa dall’ente locale sia collocata alla pari e paghi gli interessi con cedole che potranno essere annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o variabile.
Al momento dell’emissione il rendimento al lordo dell’imposta non potrà superare di più di un punto quello dei corrispondenti titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente o con la vita residua maggiormente prossima a quella della nuova emissione locale.
I nuovi bond possono essere stanziabili in anticipazione presso la Banca d’Italia e ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Godono inoltre del trattamento fiscale privilegiato dei titoli di Stato per cui l’imposta sugli interessi che corrispondono ammonta al 12,5 per cento.
Se il comune (o l’ente locale emittente) intende procedere a un rimborso anticipato, può farlo, ma solo con fondi derivanti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili.
Va evidenziato che è espressamente vietata ogni garanzia a carico dello Stato o delle regioni per le obbligazioni degli enti locali. Per l’emissione è inoltre previsto il benestare preventivo della Banca d’Italia (entro 60 giorni) e questi bond possono essere quotati sui mercati regolamentati.
Esiste dunque uno schema abbastanza preciso per le emissioni obbligazionarie degli enti locali che, data la loro struttura, sono finalizzate a progetti specifici. Va inoltre aggiunto che il D.M. del 5 luglio 1996 n. 420 (regolamento di attuazione della legge n. 724) ha stabilito a sua volta norme per l’emissione dei bond e la copertura del rischio di cambio delle obbligazioni emesse in valuta estera.
Diversi vincoli (a partire dal Patto di Stabilità) cercano di evitare abusi in questa materia e va anche ricordato l’articolo 41 della legge finanziaria del 2002, che impone una comunicazione periodica al Ministero dell’Economia dei dati sulla situazione finanziaria degli enti locali.
Nel caso di prestiti bullet (ossia con risarcimento della maggior parte del debito in prossimità della scadenza invece che tramite un ammortamento nel tempo) gli enti “possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’emissione o dell’accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito”.