L’Assemblea
L’organo deliberativo delle società di capitali
FTA Online News, Milano, 20 Giu 2008 - 10:51
L’assemblea
L’assemblea è l’organo deliberativo delle società di capitali. Essa opera in base al principio di maggioranza e, le sue decisioni, quando è stata regolarmente convocata, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. In Italia l’assemblea è disciplinata dal libro quinto del Codice Civile, il quale (art. 2363) stabilisce che: “l'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente”.
L'assemblea inoltre può essere ordinaria o straordinaria (art. 2363) a seconda dell'oggetto sul quale è chiamata a deliberare. La distinzione non deve però trarre in inganno. L’organo assembleare è unico e la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria serve solo a riflettere diverse competenze, materie di interesse e regole di convocazione.
Assemblea ordinaria
Tra i compiti dell’assemblea ordinaria (art. 2364) troviamo l’approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale. Tra i doveri dell’assemblea ordinaria, inoltre, vi è quello di determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, quando questo non sia stabilito nell'atto costitutivo.
L’assemblea ordinaria delibera anche sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società, riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
La convocazione dell’assemblea ordinaria deve essere fatta almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro un termine maggiore comunque non superiore a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.
L'assemblea ordinaria si considera regolarmente costituita (art. 2368) con la presenza di un numero di soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale, escluse le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta se non è richiesta una maggioranza più elevata.
Assemblea straordinaria
L’art. 2365 stabilisce che l'assemblea straordinaria delibera su modifiche dell’atto costitutivo e sull’emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli altri argomenti ad essa espressamente affidati dalla legge.
L'assemblea straordinaria (art. 2368) delibera con il voto favorevole di un numero di soci rappresentanti più della metà del capitale sociale, se non è richiesta una maggioranza più elevata.
Assemblee speciali
Esistono anche assemblee speciali (art. 2376) previste per tutelare l’interesse dei soci possessori di una determinata categoria di azioni. Infatti stabilisce la legge: “Se esistono diverse categorie di azioni (art. 2348), le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata”.
Convocazione
“L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare” (art. 2366). L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Quando non vengono rispettate tutte le modalità previste, l’assemblea si considera regolarmente costituita, con l’intervento tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale e la rappresentanza della totalità del capitale sociale. In quest’ultimo caso ogni interessato che interviene può opporsi alla discussione di quegli argomenti sui quali non ritenga di essere stato sufficientemente informato.
Seconda convocazione e terza convocazione
La legge prevede una seconda convocazione (art. 2369) nel caso in cui i soci intervenuti non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta. Spesso gli avvisi di convocazione delle assemblee contengono già il giorno fissato per la seconda convocazione. “In seconda convocazione – precisa l’art. 2369 - l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata”. Se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, l’assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata entro trenta giorni (art. 2369-bis). Il termine di 15 giorni per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, stabilito dal secondo comma dell'art. 2366, è ridotto a otto giorni. In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.