Regolamento europeo per la trasparenza degli investimenti sostenibili

Cosa richiede agli operatori, perché è importante e come sarà completato



Forum per la Finanza Sostenibile, 10 Apr 2021 - 09:30

I fondi e gli ETF che si definiscono “sostenibili” in base al Regolamento UE 2019/2088 sono almeno il 21% del totale, per un valore di circa €2,5 mila miliardi. È il risultato di una prima mappatura effettuata dalla società d’analisi Morningstar su 11.500 fondi ed ETF lussemburghesi e 30 asset manager, e aggiornata al 31 marzo del 2021.

Per effetto del Regolamento 2019/2088 (noto come SFDR dall’inglese Sustainable Finance Disclosure Regulation), dal 10 marzo i consulenti e diverse categorie di operatori finanziari che operano sui mercati dell’Unione Europea devono divulgare informazioni su rischi e impatti di sostenibilità delle politiche d’investimento e dei prodotti.

L’introduzione di questa norma è significativa per il mercato della finanza sostenibile per almeno due motivi:

  • contiene una definizione di “investimento sostenibile”;
  • impone norme comuni sulla divulgazione di informazioni sui temi di sostenibilità.

L’obiettivo è incrementare la trasparenza del mercato degli investimenti sostenibili e responsabili (SRI) e contrastare il greenwashing: si tratta di una delle sfide più cruciali da vincere per incoraggiare un maggior flusso di capitali verso progetti e imprese sostenibili.

 

La definizione di investimento sostenibile

La definizione di “investimento sostenibile”, viene riportata nell’articolo 2 al comma 17: “investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale [misurato in base a determinati indicatori, di cui vengono forniti alcuni esempi specifici, come l’efficienza energetica] o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale [anche in questo caso seguono esempi concreti, come la lotta alle disuguaglianze] a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance”, per esempio nelle relazioni con il personale e nel rispetto degli obblighi fiscali.

 

Obiettivo trasparenza a livello di soggetto…

Lo scopo principale del regolamento è far aumentare la circolazione di informazioni precise, attendibili e comparabili sulle caratteristiche di sostenibilità delle politiche di investimento e dei prodotti finanziari. L’atto normativo ha un impatto notevole sulle attività degli operatori finanziari, che d’ora in poi dovranno raccogliere e comunicare una serie di dati molto precisi su come tengono in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) a due livelli: nei processi che seguono per prendere le decisioni d’investimento e in tutti i prodotti finanziari che vendono sui mercati dell’Unione Europea.

In particolare, consulenti e investitori devono comunicare sul sito web:

  • come integrano i rischi di sostenibilità nei processi decisionali;
  • come le politiche di remunerazione sono coerenti con l’integrazione dei rischi;
  • come individuano, analizzano e si impegnano a ridurre gli impatti negativi delle proprie politiche d’investimento sui fattori di sostenibilità.

Se un soggetto finanziario non tiene in considerazione gli impatti negativi deve spiegarne il motivo, secondo il principio del comply or explain.

Dal 30 giugno 2021 il requisito di disclosure sugli impatti è obbligatorio per i soggetti finanziari con più di 500 dipendenti.

 

…a livello di prodotto

Per tutti i prodotti finanziari il regolamento richiede di divulgare informazioni sul modo in cui i rischi di sostenibilità sono presi in considerazione nelle decisioni d’investimento e su quali conseguenze potrebbero avere sui rendimenti. Anche in questo caso vale il principio del comply or explain. Le informazioni devono essere messe a disposizione nell’informativa precontrattuale. A partire dal 30 dicembre del 2022 i prodotti dovranno essere accompagnati anche da informazioni sugli impatti negativi delle politiche d’investimento sui fattori di sostenibilità.

 

La classificazione dei prodotti sostenibili: articolo 8 e articolo 9

Oltre a chiarire se, quanto e come gli operatori finanziari considerano la sostenibilità nelle proprie politiche, il regolamento si propone anche di fare chiarezza sui prodotti che vengono definiti e venduti come “sostenibili”, che dal 10 marzo devono dimostrare di avere determinate caratteristiche.

In particolare, il regolamento introduce due tipi di prodotto in base al livello di ambizione ESG:

  • al livello base ci sono i “prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali” (descritti nell’articolo 8), cioè che nel processo d’investimento integrano in maniera vincolante alcuni criteri di sostenibilità (per esempio se applicano l’approccio delle esclusioni, oppure la strategia best-in-class);
  • al livello di ambizione più elevato (descritto nell’articolo 9) ci sono i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (“investimenti sostenibili” in base alla definizione dell’articolo 2,17).

Gli operatori che vogliono classificare i propri prodotti in una o nell’altra categoria sono tenuti a fare disclosure (cioè a dare comunicazione) su come rispettano le caratteristiche di sostenibilità, oppure come raggiungono gli obiettivi d’investimento sostenibile. Gli investitori potranno accedere ai dati sul sito web, nell’informativa precontrattuale e nella rendicontazione periodica.

La distinzione tra le due tipologie di prodotto avrà conseguenze anche sull’attività di consulenza: le Direttive MiFID II e IDD (per la distribuzione, rispettivamente, di prodotti finanziari e di prodotti assicurativi) verranno modificate in modo tale che i consulenti raccolgano informazioni sulle preferenze di sostenibilità dei clienti in base a questa classificazione.

Secondo l’analisi di Morningstar il numero di prodotti che si classificano come articolo 8 o articolo 9 è destinato a salire nei prossimi mesi: molti operatori, infatti, hanno adottato un approccio prudente, preferendo prendere più tempo per raccogliere maggiori informazioni sui prodotti già lanciati, o per migliorarne le strategie ESG.

 

I prossimi passi

Nonostante la normativa sia in vigore, l’applicazione completa richiederà tempo. Non soltanto agli operatori per adeguarsi ai nuovi requisiti, ma anche al legislatore europeo, che nei prossimi mesi ne completerà e chiarirà alcuni aspetti.

Nel testo SFDR, infatti, l’UE delega alle tre autorità europee di vigilanza EBA, EIOPA ed ESMA il compito di elaborare norme tecniche (Regulatory Technical Standard - RTS) per definire con maggiore dettaglio le modalità e gli indicatori per la disclosure degli impatti negativi sui fattori ESG. Inoltre, le autorità dovranno definire meglio i requisiti per gli articoli 8 e 9. In particolare, per indicare i prodotti che hanno come obiettivo gli investimenti sostenibili, gli operatori finanziari dovranno fornire dati sull’allineamento di questi investimenti alla tassonomia europea delle attività eco-compatibili.

In queste settimane la Commissione Europea sta analizzando la versione finale dei primi RTS sugli impatti negativi e sulla disclosure per prodotti di articolo 8 e 9. Le autorità di vigilanza hanno proposto 14 indicatori per la divulgazione delle informazioni sugli impatti negativi delle politiche d’investimento su temi ambientali, sociali, di governance e relativi alla gestione delle relazioni lavorative. Gli RTS contengono anche indicatori specifici per gli investimenti in bond sovrani e nel real estate. La Commissione Europea dovrà indicare anche a partire da quando gli operatori dovranno applicare queste norme tecniche: nel caso in cui la data fosse fissata a gennaio del 2022, la rendicontazione degli impatti negativi sarà richiesta a partire dal 30 giugno dell’anno successivo (per dare tempo agli operatori di misurare gli impatti su almeno quattro trimestri consecutivi).

Dal 10 marzo, comunque, gli operatori devono fornire quanto richiesto da SFDR, anche in assenza di RTS. Per questa fase, le autorità hanno pubblicato anche un comunicato congiunto per sintetizzare e chiarire i requisiti e le scadenze in attesa del completamento delle norme tecniche.

Infine, a metà marzo le autorità di vigilanza hanno lanciato una consultazione pubblica su una seconda bozza di norme tecniche per l’allineamento di SFDR e tassonomia sui prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Secondo quanto indicato nel documento, l’obiettivo delle autorità europee è introdurre un unico “manuale d’istruzioni” (“a single rulebook”) per consentire agli operatori di applicare più agevolmente la normativa.

Forum per la Finanza Sostenibile

 


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