Approvate le modifiche al Regolamento dei Mercati

In vigore dal primo marzo 2006



24 Feb 2006 - 11:40

In vigore dal primo marzo 2006 le modifiche al Regolamento dei Mercati:
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mmissione alle negoziazioni in esenzione da prospetto di strumenti finanziari già quotati su altri mercati regolamentati, ammissione di Investment Companies, disciplina della sospensione e della revoca degli emittenti

La Consob, con delibera dell’8 febbraio 2006, ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana deliberate dall’Assemblea di Borsa Italiana del 21 dicembre 2005.

Con decorrenza dal primo marzo entreranno in vigore le seguenti modifiche:

bullet (9207) Ammissione alle negoziazioni in esenzione da prospetto di strumenti finanziari già quotati su altri mercati regolamentati

Il nuovo Regolamento Consob n. 11971, relativo agli emittenti, recepisce le norme comunitarie in materia di prospetto introducendo la possibilità di ammettere alle negoziazioni strumenti finanziari già quotati su altri mercati regolamentati in esenzione dalla pubblicazione del prospetto e senza la domanda degli emittenti.
Borsa Italiana introduce una specifica disciplina per l'ammissione alle negoziazioni nei propri mercati di tali strumenti finanziari. A far data dal primo marzo potranno essere ammesse con tale procedura obbligazioni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito, obbligazioni e asset backed securities.
Una disciplina analoga per le azioni di emittenti di diritto estero entrerà in vigore con successivo Avviso.

bullet (9207) Ammissione di Investment Companies

E’ stata approvata la disciplina dell’ammissione di una particolare tipologia di società per azioni che investono in partecipazioni di maggioranza o minoranza di società quotate e non (definite Investment Companies).

Per tali soggetti è previsto:

  • l’obbligo di inserire nello statuto della società determinati criteri di diversificazione degli investimenti;
  • l’iscrizione a uno degli elenchi di cui agli artt. 106, 107 o 113 del Testo Unico Bancario;
  • una specifica disciplina per l’ammissione alle negoziazioni e una due diligence semplificata;
  • la revoca dalla quotazione in caso di superamento delle percentuali massime di investimenti previste nello statuto che si protragga per oltre 12 mesi, ovvero in caso di modifica dei criteri di diversificazione inseriti nello statuto ovvero nel caso in cui le Investment Companies non provvedano ad investire almeno il 25% delle proprie attività entro 24 mesi;
  • la negoziazione con doppia asta nel segmento MTF, classe 3.

bullet (9207) Recepimento della Direttiva Prospetti

A seguito del recepimento delle norme comunitarie in materia di prospetto nel Regolamento Consob n. 11971, si è provveduto ad aggiornare il Regolamento dei Mercati eliminando il limite temporale di “almeno cinque giorni prima” dell’inizio del periodo di adesione per la pubblicazione del prospetto, perché non più previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, al fine di consentire a Borsa Italiana di acquisire in tempo utile le informazioni necessarie per una corretta gestione del mercato, si è introdotto un termine  di 2 giorni per la diffusione al pubblico dei termini delle operazioni straordinarie e si è richiesto l’invio del prospetto a Borsa Italiana per aumentare il livello di accessibilità e disponibilità di tali informazioni.

bullet (9207) Emittenti: disciplina della sospensione e della revoca

Sono stati disciplinati i presupposti per la riammissione di strumenti finanziari sospesi o per i quali sia stata avviata la procedura di revoca.
Conseguentemente, qualora siano venuti meno i presupposti per la sospensione o la revoca a seguito di sostanziali modifiche nella situazione economico-patrimoniale o finanziaria della società tali per cui la realtà societaria risulti radicalmente diversa rispetto alla società originaria, Borsa Italiana potrà, ai fini della riammissione, richiedere all’emittente le informazioni che ritenga a tal fine necessarie.

bullet (9207) Recepimento Market Abuse

A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse Borsa Italiana è intervenuta per i seguenti profili:

1. Acquisto di azioni proprie
Il Regolamento dei Mercati è stato integrato per disciplinare le modalità di acquisto di azioni proprie attraverso l’utilizzo di derivati. Nelle Istruzioni sono individuati gli obblighi informativi posti a carico dell’emittente relativamente alle serie sulle quali intende operare. Per consentire una equa partecipazione al programma di riacquisto tramite strumenti derivati, l’emittente potrà operare su un numero di serie non superiore a 10 sul mercato IDEM.

2. Internal dealing
La direttiva ha introdotto a livello legislativo l’obbligo di notifica delle operazioni effettuate su strumenti finanziari di una società da parte delle persone rilevanti all’interno della società medesima.
Consob, con i regolamenti di attuazione, dà continuità alla disciplina contenuta nel Regolamento di Borsa riproducendone, in buona parte, l’impostazione e i contenuti (in particolare per le modalità di trasmissione e di diffusione al pubblico delle comunicazioni).
Pertanto le disposizioni del Regolamento dei Mercati e delle relative Istruzioni che si riferiscono al codice di comportamento di cui agli artt. 2.6.4 e 2.6.5 del Regolamento stesso saranno eliminate a far data dal 1° aprile 2006,  in conseguenza dell’entrata in vigore della nuova disciplina Consob. 

Sono state inoltre approvate alcune modifiche relative a:

  • Disciplina dei cross order nei mercati MTA, MOT e SeDeX
  • Informazioni e gestione rettifiche per covered warrant, certificates o obbligazioni strutturate
  • Eliminazione dell’obbligatorietà della presenza dello Specialista sul segmento EuroMOT

Le ulteriori modifiche approvate dalla Consob relative all’introduzione sul mercato IDEM delle Tailor Made Combination e alla ridefinizione della disciplina contrattuale degli operatori entreranno in vigore successivamente e saranno oggetto di una nuova versione del Regolamento.

 

Milano, 24 febbraio 2006

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