COMUNICATO STAMPA
11 Lug 2005 -BORSA ITALIANA: APPROVATE MODIFICHE AI REGOLAMENTI
- RIDENOMINAZIONE DEL NUOVO MERCATO IN MERCATO MTAX (E DEL MERCATO TAHNM IN MERCATO TAHX CON INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUOVO MERCATO E DELLE RELATIVE ISTRUZIONI NEL REGOLAMENTO DEI MERCATI) CON SEGMENTAZIONE IDENTICA A QUELLA DEL MTA
- MODIFICA DELLA CAPITALIZZAZIONE MINIMA DEL MTA E DEL MTAX
- TRASFERIMENTO DELLE NEGOZIAZIONI DEL COMPARTO EUROMOT SUL COMPARTO MOT
- REVISIONE DI ALCUNI INDICATORI E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA BASE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE SUL MERCATO EXPANDI
L’entrata in vigore delle modifiche regolamentari relative ai mercati MTA, MTAX, MOT e EUROMOT sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa.
STRUTTURA DEI MERCATI MTA E MTAX
- Il Nuovo Mercato, ridenominato MTAX, perde tutte le sue principali specificità allineandosi ai requisiti di ingresso e di funzionamento dell’MTA. In particolare l’MTAX sarà caratterizzato dagli stessi segmenti (Blue Chip, STAR e Standard - ridenominazione dell’ex SBO-Segmento di Borsa Ordinario) e dalle stesse modalità e orari di negoziazione; analogamente anche il TAHnm (Trading After Hours del Nuovo Mercato) viene ridenominato TAHX.
- Il requisito di capitalizzazione minima per l’ammissione al mercato MTA (e al mercato MTAX) è innalzato a 40 milioni di euro.
- Per il TAHX è prevista l’equiparazione delle condizioni per le quali gli strumenti finanziari possono essere negoziati a quelle previste per il mercato TAH del MTA (ovvero azioni Blue Chip del MTAX componenti l’indice S&P/MIB e MIB30 e, su richiesta dell’operatore specialista, le altre azioni dei segmenti Blue Chip e STAR);
SEGMENTO STAR (MTA E MTAX)
L’ingresso nel segmento STAR sarà subordinato a 2 nuovi requisiti:
- il rispetto della soglia dimensionale minima, fissata in 40 milioni di euro;
- la presenza di un risultato ordinario positivo risultante dall’ultimo documento contabile certificato, requisito richiesto per i soli emittenti già quotati.
Rimane fermo il requisito di flottante di ingresso pari al 35%.
L’attribuzione al segmento di negoziazione è effettuata nel provvedimento di inizio negoziazione.
La permanenza nel segmento STAR, già subordinata al mantenimento di un flottante del 20%, richiede una nuova soglia massima di capitalizzazione pari a 1 miliardo di euro (che viene così elevato rispetto agli attuali 800 milioni di euro).
Si rende alternativa la nomina di un comitato per la remunerazione con la previsione che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti sia costituita da emolumenti legati al raggiungimento di obiettivi individuali prefissati e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.
Per le società STAR del MTAX
Si prevede per i soggetti STAR del mercato MTAX quanto di seguito indicato (previsioni già valide per gli emittenti STAR del MTA):
- il numero di "amministratori indipendenti" è aumentato ed equiparato al numero già previsto per le società STAR del MTA;
- specialista obbligatorio;
- medesimi tempi e contenuti già previsti per le trimestrali degli emittenti del segmento Star del mercato MTA;
- obbligo di trasmissione a Borsa Italiana dei dati di bilancio, dei dati trimestrali e semestrali;
- obbligo della messa a disposizione sul sito Internet di: bilancio, dati semestrali, dati trimestrali, informativa di cui all’art. 114 del TUF anche in inglese e documentazione distribuita in occasione degli incontri con investitori istituzionali.
Per le società Star del MTA
Si prevede per i soggetti STAR del mercato MTA quanto di seguito indicato (previsioni già valide per gli emittenti del settore TechStar del Nuovo Mercato, ora MTAX):
- aver pubblicato, nei termini previsti dalla legge, i documenti contabili;
- non essere ammessi a procedure concorsuali né avere società controllate ammesse a procedure concorsuali che rappresentino una quota rilevante del gruppo;
- non avere le azioni ordinarie sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato;
- non incorrere in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile.
SEGMENTO STANDARD (MTAX)
- armonizzazione dei requisiti di corporate governance al segmento Standard di MTA;
- eliminazione dell'obbligatorietà della figura dello specialista (attualmente valida per tutti i titoli appartenenti al Nuovo Mercato, ora MTAX), che sarà richiesta solo per i titoli appartenenti al segmento STAR. Tale figura sarà invece facoltativa per gli strumenti finanziari negoziati nei segmenti Blue Chip e Standard del mercato MTAX, conformemente a quanto previsto oggi per il mercato MTA. Con l’occasione gli obblighi di quotazione per gli operatori specialisti facoltativi e obbligatori sono stati definiti in modo analogo per i mercati MTA, MTAX e Expandi;
- eliminazione del book istituzionale, attualmente gestito dagli operatori specialisti;
- eliminazione del requisito di patrimonio netto contabile minimo e degli specifici requisiti di diffusione;
- modifica della percentuale di flottante in fase di ammissione dal 30% al 25% (rimane il requisito flottante pari al 35% per i titoli del segmento STAR);
- eliminazione della possibilità di ammettere le cosiddette società start-up (società cioè che svolgono la propria attività da meno di un esercizio e che non derivano da operazioni di riorganizzazione aziendale). Resta ferma per il mercato MTAX la possibilità di ammettere emittenti sulla base di un solo bilancio. In tal caso, si mantiene l’applicazione del cosiddetto lock up già previsto per tutte le società che al momento della presentazione della domanda svolgono la propria attività da meno di tre esercizi annuali.
MOT E EUROMOT
Le modifiche previste:
- le negoziazioni del comparto EuroMOT sono trasferite al comparto MOT e viene chiuso il comparto EuroMOT;
- è risegmentato il comparto MOT, prevedendo la creazione di due segmenti:
- DomesticMOT, caratterizzato da strumenti finanziari che sono liquidati presso il sistema di liquidazione nazionale;
- EuroMOT, caratterizzato dalla presenza di strumenti finanziari che sono liquidati presso sistemi di liquidazione esteri;
aventi le medesime funzionalità di negoziazione e le medesime fasi di negoziazione;
- all’interno del segmento DomesticMOT è prevista la creazione di due classi di mercato omogenee dal punto di vista degli strumenti finanziari trattati, delle modalità e degli orari di negoziazione:
- titoli di stato nazionali;
- titoli di debito in euro ed in valuta diversa dall’euro;
- all'interno del segmento EuroMOT è prevista la creazione di un’unica classe di mercato rappresentata da euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri;
MERCATO EXPANDI
A poco meno di due anni dalla nascita del mercato Expandi, tenuto conto dell’esperienza maturata nel periodo, sono stati rivisti alcuni indicatori e la documentazione alla base del processo di ammissione a quotazione.
In particolare, dal 7 luglio 2005:
- è eliminato il ricalcolo della posizione finanziaria netta alla data più recente antecedente il provvedimento di ammissione a quotazione, già richiesta al Listing Partner congiuntamente al rinnovo delle dichiarazioni;
- è richiesto che le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito nel corso dei due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda modifiche sostanziali nella struttura patrimoniale predispongano la situazione economico patrimoniale pro-forma riferita, oltre che all’esercizio precedente la domanda (T-1), anche al secondo esercizio precedente (T-2); in tal caso il rispetto dei requisiti di ammissione sarà verificato unicamente con riferimento ai dati pro-forma (T-1 e T-2). Nel caso in cui tra la data di chiusura dell’ultimo esercizio annuale e la data del provvedimento di ammissione siano decorsi più di nove mesi non sarà richiesta la situazione economico patrimoniale pro-forma per il secondo esercizio precedente la domanda, dal momento che la verifica degli indicatori sarà effettuata su T-1 e sui dati semestrali (I° semestre T);
- è estesa la facoltà di Borsa Italiana di derogare al requisito del flottante del 10% anche:
- alle società che derivano da operazioni di fusione mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili che coinvolgano società quotate;
- alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo i criteri di cui all’art. 2 bis del Regolamento Consob 11971/99;
- sono inoltre precisati gli indicatori richiesti per i soggetti ai quali si applica il decreto legislativo n.87/1992, per le imprese assicurative e per le imprese immobiliari.
Sempre a partire dal 7 luglio 2005 la sufficiente diffusione delle azioni si ritiene realizzata anche quando queste siano ripartite per almeno il 10%, oltre che presso il pubblico, anche presso gli investitori istituzionali.
Milano, 11 luglio 2005
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