governance NM

COMUNICATO STAMPA

 

Disponibile da oggi sul sito di Borsa Italiana

www.borsaitaliana.it

lo stato di adeguamento alle regole di governance richieste alle società del Nuovo Mercato

Tutte le società appartenenti a TechSTARTM

rispondono ai requisiti richiesti

 

Borsa Italiana ha pubblicato oggi sul proprio sito www.borsaitaliana.it un riepilogo dell'adeguamento alle regole di Corporate Governance richieste alle società italiane quotate al Nuovo Mercato.

Le società quotate al Nuovo Mercato, così come le società STAR, sono infatti tenute a rispettare obblighi di Corporate Governance più stringenti rispetto a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate sul listino ufficiale di Borsa.

Tutte le società appartenenti al settore TechSTARTM rispondono ai requisiti richiesti.

Il termine ultimo per l'adeguamento agli obblighi è l'assemblea di approvazione del bilancio che si terrà nel corso del 2004.

Il riepilogo è redatto sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Società a Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.2.1, comma 14, e 2.6.5 del Regolamento del Nuovo Mercato, alla data del 24 maggio 2004.

 

Milano, 24 maggio 2004

 

Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana

Condizioni per l'ammissione

Art. 2.2.1.

(Requisiti degli emittenti)

[...]

14. Ai fini dell'ammissione a quotazione, gli emittenti devono:

  1. avere quali membri del Consiglio di amministrazione un numero adeguato di amministratori non esecutivi ed indipendenti; per 3 anni dalla data di ammissione alle negoziazioni, almeno un amministratore indipendente deve possedere una comprovata esperienza in materie attinenti all'attività dell'emittente.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza, Borsa Italiana farà riferimento all'inesistenza in capo a tali amministratori di:

  • relazioni economiche di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio, intrattenute direttamente, indirettamente o per conto di terzi, con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società;
  • titolarità diretta, indiretta, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere loro di esercitare il controllo, o un'influenza notevole sulla società;
  • partecipazione a patti parasociali per il controllo della società;
  • stato di coniuge, o convivente, parente o affini entro il secondo grado di un amministratore esecutivo della società o di un azionista che controlla la società, ovvero stato di coniuge, o convivente, parente di primo grado di un soggetto che si trovi nelle situazioni suindicate.

Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni i criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti e della rilevanza delle relazioni economiche ai fini della sussistenza del requisito dell'indipendenza. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob;

  1. aver nominato un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, con le funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. In particolare, tale comitato ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione almeno in materia di:

  1. definizione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e verifica della adeguatezza, nonché dell'effettivo funzionamento di tale sistema;

  1. valutazione del piano di lavoro preparato dai predisposti al controllo interno e ricezione delle relazioni periodiche degli stessi;
  2. valutazione, unitamente ai responsabili amministrativi della società e ai revisori, dell'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
  3. valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché valutazione del piano di lavoro predisposto per la revisione e dei risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

Il comitato di controllo interno svolge le proprie funzioni in coordinamento con il collegio sindacale e con i preposti al controllo interno riferendo, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, al Consiglio di Amministrazione. Ai lavori del comitato partecipa il Presidente del collegio sindacale o altro sindaco designato dallo stesso.

Nel caso di società controllate, ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza, da altre società quotate il numero degli amministratori indipendenti dovrà essere tale da garantire la costituzione di un comitato per il controllo interno composto da soli amministratori indipendenti;

  1. aver nominato un comitato per la remunerazione. Tale comitato, composto prevalentemente di amministratori non esecutivi, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione, ivi compresi gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni, degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società.

Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana

Obblighi degli emittenti

Articolo 2.6.5

(Corporate Governance)

 

  1. Le società di diritto italiano assicurano la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 2.2.1, comma 14.
  2. Le società comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni fatto che incida sulla permanenza delle condizioni di cui al comma precedente e le relative motivazioni.
  3. Fatte salve le sanzioni previste in caso di mancato rispetto da parte dell'emittente degli obblighi di cui alla Parte 2 del Regolamento, Borsa Italiana comunica al mercato il venir meno e il ripristino delle condizioni di cui al comma 1.

Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana

Titolo IA.1.4

Requisiti degli Emittenti

Articolo IA.1.4.1

(Indipendenza degli amministratori)

  1. Ai fini della lettera a), comma 14, articolo 2.2.1 del Regolamento, per relazioni economiche rilevanti si intendono:

  1. rapporti di natura commerciale intrattenuti nell'anno in corso e nel precedente anche attraverso società controllate e/o nelle quali l'amministratore rivesta cariche esecutive;
  2. prestazioni professionali rese, nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata;
  3. rapporti di lavoro subordinato e incarichi di amministratore esecutivo intercorsi nei precedenti tre esercizi.

  1. I rapporti di cui al comma 1, lettera a) e b) non si considerano rilevanti se sono resi a condizioni di mercato e se non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori. Tali rapporti si considerano in ogni caso rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 200.000 Euro.

3. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti, l'emittente deve avere quali membri del Consiglio di amministrazione almeno 2 amministratori indipendenti.

 

 

 

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