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Qualcomm: Tribunale Ue conferma in larga misura multa abuso posizione dominante -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Strasburgo, 17 set - La Qualcomm e una societa americana creata nel 1985, operante nel settore delle tecnologie cellulari e senza fili. I chip della Qualcomm sono venduti (e il suo software e concesso in licenza) a imprese che li utilizzano per equipaggiare telefoni cellulari, tablet, computer portatili, moduli di dati e altri beni di consumo elettronici. Il 30 giugno 2009 la societa britannica Icera ha presentato alla Commissione europea una denuncia contro Qualcomm, rivista e aggiornata l'8 aprile 2010, sulla base della quale la Commissione ha avviato la sua indagine. Nel 2012 la societa americana Nvidia, che aveva acquisito Icera nel maggio 2011, ha fornito informazioni complementari, integrando la denuncia e formulando accuse di prezzi predatori nei confronti della Qualcomm. Nel periodo giugno 2010-luglio 2015 la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni alla Qualcomm, all'Icera o alla Nvidia e ad altri operatori del settore dei chip di banda di base. Negli anni successivi, la Commissione ha completato la sua indagine inviando richieste di informazioni supplementari, comunicando obiezioni e organizzando audizioni. Il 18 luglio 2019 la Commissione ha adottato la decisione impugnata infliggendo alla Qualcomm un'ammenda pari a EUR 242 milioni di euro. Secondo Bruxelles la Qualcomm occupava una posizione dominante nel mercato mondiale dei chip di banda di base autonomi e integrati compatibili con la tecnologia 'Universal Mobile Telecommunications System' almeno tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

Qualcomm ha chiesto al Tribunale di annullare o, in subordine, di ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta indicando quindici motivi basati in particolare su irregolarita procedurali, tra cui la durata eccessiva dell'indagine, il carattere asseritamente succinto di taluni appunti presi, in occasione di colloqui non registrati, dalla Commissione con terzi, errori manifesti di valutazione, di fatto e di diritto, nonche un inadempimento dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione riguardo a vari aspetti della decisione di cui trattasi.

Oggi il Tribunale respinge, tra l'altro, la censura della Qualcomm secondo cui la Commissione avrebbe dovuto applicare il criterio dello 'small but significant and non-transitory increase in price (aumento lieve, ma significativo e non provvisorio, del prezzo di un bene)' per definire il mercato rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 del Trattato Ue, in quanto tale criterio non e l'unico metodo del quale la Commissione possa avvalersi per definire il mercato rilevante. Il Tribunale respinge altresi le critiche della Qualcomm relative ai costi di riferimento utilizzati dalla Commissione nell'ambito della sua analisi prezzi/costi, in quanto i costi di riferimento scelti sono piu favorevoli alla Qualcomm e poiche la Commissione ha scelto di verificare l'intenzione della Qualcomm di estromettere un concorrente.

I giudici rilevano che la Commissione non e tenuta ad esaminare se il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata sia di portata sufficiente affinche tale pratica produca effetti anticoncorrenziali. Per quanto riguarda gli argomenti relativi all'asserita mancata applicazione del criterio del concorrente 'altrettanto efficiente' sul mercato rilevante, il Tribunale osserva, in sostanza, che, nell'ambito di un'indagine relativa a potenziali prezzi predatori, l'analisi con cui la Commissione confronta, come nel caso di specie, i prezzi praticati da un'impresa in posizione dominante con alcuni dei suoi costi al fine di valutare se tale impresa abbia applicato prezzi inferiori ai costi totali medi (Atc), ma superiori ai costi variabili medi (Avc), gia include un'analisi del concorrente 'altrettanto efficiente'.

Per quanto riguarda la conclusione, formulata nella decisione impugnata, attinente all'intenzione della Qualcomm di estromettere l'Icera dal mercato in questione, il Tribunale indica che la Commissione ha suffragato tale constatazione fornendo elementi di prova al contempo diretti e indiretti. Infine, per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'ammenda, il Tribunale ritiene che, nella decisione impugnata, 'la Commissione si sia discostata, senza giustificazione, dal metodo prescritto dai suoi orientamenti del 2006'. Di qui la decisione che modifica l'importo dell'ammenda.

Aps

(RADIOCOR) 18-09-24 10:26:21 (0193)EURO 5 NNNN

 


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