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Consulta: ok criteri di riparto 'transitori' Fondo Tpl adottati in attesa dei Las

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133/2024, depositata oggi, ha respinto le censure di illegittimita' costituzionale promosse da tre Regioni (Piemonte, Veneto e Campania) nei confronti dell'articolo 17, comma 1, del Dl 104/2023 convertito dalla legge 136/2023. La norma aveva modificato i criteri di riparto fra le Regioni delle risorse del Fondo Tpl per superare il sistema della cosiddetta spesa storica. In attesa della definizione dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (Las), e' stato adottato un criterio correttivo che prevede l'applicazione immediata, ma solo parziale, del criterio del costo standard, computato pero' considerando il complesso dei servizi di Tpl erogati sul territorio di ciascuna Regione (costo standard totale) e un regime transitorio volto a garantire un'assegnazione di risorse non inferiore a quella risultante dalla ripartizione del fondo per l'anno 2020 (clausola di garanzia). Le Regioni ricorrenti censurano le modifiche dei criteri di riparto in quanto le discriminerebbero nel finanziamento del servizio, privilegiando le Regioni che maggiormente sovvenzionano con risorse proprie i servizi. La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate tutte le censure. L'evoluzione della normativa - ancora non 'a regime' in attesa della definizione dei Las - e la successione dei criteri di riparto del Fondo rende non evidente la lesione prospettata dalle Regioni ricorrenti.

com-Dca

(RADIOCOR) 18-07-24 17:01:11 (0577)AVV,PA 5 NNNN

 


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