Glossario finanziario - Sindacato Azionario
Definizione
Accordo tra tutti o alcuni dei soci di una società per azioni, diverso dallo statuto e dall'atto costitutivo, finalizzato a disciplinare determinati aspetti della vita sociale.
Approfondimenti
I patti parasociali sono accordi che coinvolgono tutti o soltanto una parte dei soci finalizzati a disciplinare il loro comportamento in determinati ambiti della vita della società.
L'oggetto del patto parasociale può riguardare:
- il voto in assemblea (sindacato di voto);
- il regime di circolazione delle azioni (sindacato di blocco);
- altro.
Nel primo caso il patto parasociale vincola i soci a esso aderenti a votare tutti secondo il medesimo criterio, nel secondo caso il patto parasociale pone dei limiti al trasferimento delle azioni possedute dai soci aderenti al patto. In altri casi il patto parasociale può avere ad oggetto l'esercizio, anche congiunto, di un'influenza dominante sulla società.
Il patto parasociale può essere a termine (e in tal caso non superiore a 5 anni) e poi può essere rinnovato, oppure può essere senza termine e in tal caso ogni socio contraente ha il diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
L'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria stabilisce che per le società quotate (e per le società che le controllano) i patti parasociali devono essere comunicati alla Consob, al pubblico dei risparmiatori (mediante pubblicazione sulla stampa) e alla società stessa e all'inizio di ciascuna assemblea pena la nullità dei patti.
Sinonimi
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